DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 1971, n. 24
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, recante norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonche' sullo stato dei sottufficiali dell'Aeronautica, convertito, con modificazioni nella legge 16 febbraio 1939, n. 468;
Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;
Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, recante norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa; Decreta:
Art. 1
Nel corso dell'anno finanziario 1971 possono essere richiamati alle armi, per esigenze speciali e per istruzione, n. 1301 sottufficiali in congedo e n. 10.702 graduati e militari di truppa in congedo illimitato di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica militare, purche' ancora soggetti ad obblighi militari.
Art. 2
Il Ministro per la difesa stabilira', per ciascun comando di regione aerea, il numero dei militari da richiamare. Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata stabiliti dal Ministro per la difesa.
Art. 3
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto, riceveranno apposita comunicazione personale nella quale sara' indicato il giorno in cui dovranno presentarsi e l'ente o reparto di destinazione.
SARAGAT TANASSI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 259. - GRECO
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