LEGGE 9 marzo 1971, n. 35
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le piante organiche del personale della magistratura addetto ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali sono stabilite dalla tabella A allegata alla presente legge.
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