DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1971, n. 37

Type DPR
Publication 1971-01-11
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'istituto centrale di statistica;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 213, 11 dicembre 1952, n. 2392, 21 dicembre 1955, n. 1345, 30 dicembre 1958, n. 1259, 21 dicembre 1961, n. 1499, 13 gennaio 1965, n. 18 e 15 dicembre 1967, n. 1248;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:

Art. 1

L'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad eseguire: a) le rilevazioni dei dati riguardanti gli impianti e la produzione di beni e di servizi e di quelli relativi agli impieghi, alle vendite e alle giacenze di materie prime e di prodotti lavorati; b) le rilevazioni riguardanti l'occupazione, i salari, i conflitti di lavoro, la previdenza, l'emigrazione ed altri fenomeni nel settore lavoro che non rientrano tra quelle la cui esecuzione e' demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dalla legge 22 luglio 1961, n. 628; c) le rilevazioni nel settore delle famiglie, con particolare riguardo ai consumi, al risparmio, alla ricchezza ed in generale alle condizioni di vita della popolazione; d) ogni altra rilevazione statistica occorrente ai fini del bilancio economico nazionale, della programmazione economica e degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle Comunita' europee ed agli altri organismi internazionali.

Art. 2

Le rilevazioni di cui al precedente articolo possono essere disposte fino al 31 dicembre 1971.

Art. 3

L'obbligo di fornire le notizie richieste in occasione delle rilevazioni statistiche di cui al presente decreto ed il segreto d'ufficio delle notizie raccolte sono tutelati, rispettivamente, dagli articoli 18 e 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con le modifiche di cui all'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SARAGAT COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 marzo 1971

Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 8. - CARUSO

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