LEGGE 18 marzo 1971, n. 62
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
E' convertito in legge il decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2, concernente: "Modifica dell'articolo 304-bis del codice di procedura penale", con la seguente modificazione: I primi due alinea dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti: "304-bis (Atti a cui possono assistere i difensori). I difensori delle parti hanno diritto di assistere all'interrogatorio dell'imputato. Hanno diritto altresi' di assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge. Il giudice puo' autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta".
Art. 2
Il primo comma dell'articolo 124 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente, restando invariata la rubrica: "Durante gli atti di polizia giudiziaria e di istruzione, quando e' ammessa l'assistenza o la rappresentanza dei difensori, l'imputato non puo' essere assistito o rappresentato da piu' di due difensori".
Art. 3
L'articolo 225 del codice di procedura penale, gia' sostituito dall'articolo 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, e' sostituito dal seguente: (Sommarie, informazioni) "Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando vi e' urgenza di raccogliere le prove del reato, possono procedere ai necessari rilievi, a sommarie informazioni testimoniali, nonche' a sommario interrogatorio dell'indiziato e ad atti di ricognizione, ispezione o confronto. Nel corso di dette indagini si osservano le norme sull'istruzione formale, comprese quelle previste dall'articolo 304-bis, senza deferire il giuramento e salvo che la legge disponga altrimenti. All'interrogatorio del fermato o dell'arrestato deve tuttavia provvedere soltanto il procuratore della Repubblica o il pretore, e cio' dopo la traduzione in carcere prevista dall'articolo 238. Parimenti il procuratore della Repubblica o il pretore provvede alle ricognizioni di persone ed ai confronti quando a questi atti partecipa il fermato o l'arrestato. L'ufficiale di polizia giudiziaria e' tenuto a ricevere la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia; altrimenti deve chiedere al pubblico ministero la nomina di un difensore d'ufficio. L'ufficiale di polizia giudiziaria e' tenuto a dare avviso al difensore, nelle forme di cui all'articolo 304-ter, primo comma, del compimento degli atti cui questi ha diritto di assistere. Al deposito degli atti stessi, nonche' dei processi verbali di interrogatorio, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali ai sensi dell'articolo 304-quater, provvedono il pubblico ministero o il pretore, ai quali gli atti stessi sono immediatamente trasmessi ai sensi dell'articolo 227".
Art. 4
Il primo comma dell'articolo 304-quater, introdotto nel codice di procedura penale dall'articolo 14 della legge 18 giugno 1955, n. 517, e' sostituito dal seguente, restando invariata la rubrica: "Salvo quanto e' disposto nell'articolo 320, gli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere e i processi verbali dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali debbono essere depositati nella cancelleria entro cinque giorni dal compimento dell'atto e rimanervi per il termine fissato dal giudice".
Art. 5
L'articolo 317 del codice di procedura penale, gia' sostituito dall'articolo 17 della legge 18 giugno 1955, n. 517, e' sostituito dal seguente: (Poteri direttivi del giudice nella perizia) "Il giudice dirige la perizia e, se lo ritiene opportuno, vi assiste. Se durante le operazioni peritali eseguite senza la presenza del giudice sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione e' rimessa al giudice senza che cio' importi la sospensione delle operazioni. In ogni caso il giudice provvede, con le disposizioni che reputa convenienti, a rendere possibili le indagini del perito e, quando occorre, si accerta che le operazioni procedano speditamente. Date le disposizioni necessarie perche' le cose che formano oggetto dell'esame siano possibilmente conservate e perche' siano assicurate la sincerita' e la segretezza delle operazioni, il giudice puo' disporre, con ordinanza di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, che il perito inizi o prosegua le operazioni stesse in un laboratorio o in un istituto pubblico o privato. Quando lo riconosce necessario, il giudice puo' disporre che il perito assista all'interrogatorio dell'imputato o all'esame dei testimoni e puo' autorizzarlo a prendere cognizione di atti dell'istruzione, escluso in questi casi l'intervento dei consulenti tecnici. Se il perito ritiene necessario alcuno degli esperimenti indicati nell'articolo 312 il giudice puo' provvedere secondo le disposizioni dell'articolo stesso".
SARAGAT COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
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