DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1971, n. 63

Type DPR
Publication 1971-01-25
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Pavia in data 22 luglio 1970 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pavia.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Neurochirurgia" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pavia nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SARAGAT MISASI - FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 marzo 1971

Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 46. - CARUSO

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' degli studi di Pavia-art. 1

Repertorio n. 367/ E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della "Neurochirurgia" presso la facolta' di medicina e chirurgia. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosettanta, in questo giorno ventidue del mese di luglio in Pavia, nella sala consiliare dell'Universita' degli studi, Strada Nuova, 65, avanti a me dott. Cesare Cheduzzi, nato a Bologna il 25 luglio 1908, funzionario delegato a ricevere gli atti e i contratti nell'interesse dell'amministrazione universitaria, con decreto rettoriale in data 16 giugno 1970, n. 64, a norma di quanto previsto al secondo comma dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, con l'assenza dei testimoni, avendovi le parti espressamente rinunciato, con il mio consenso, sono comparsi: Da una parte l'avv. Giuseppe Burtulla, nato a Voghera il 12 maggio 1923 e il dott. Ernesto Brusotti, nato a Rosasco il 29 giugno 1907, nelle loro qualita', rispettivamente, di presidente del consiglio di amministrazione dell'ospedale S. Matteo di Pavia e di direttore generale dello stesso, autorizzati alla stipula del presente atto, in nome e per conto di detto ente, in virtu' di delibera del consiglio di amministrazione ospedaliero in data 25 giugno 1970, n. 1441/70 Gen., delibera approvata dal comitato provinciale assistenza osp. in data 10 luglio 1970 (All. A), e dall'altra prof. Mario Rolla, nato a Taranto il 19 febbraio 1911, nella sua qualita' di rettore dell'Universita' degli studi di Pavia e legale rappresentante della stessa, il quale agisce in forza delle deliberazioni della facolta' di medicina e chirurgia in data 9 luglio 1970, del consiglio di amministrazione in data 8 luglio 1970 e del senato accademico in data 16 luglio 1970, deliberazioni tutte allegate al presente atto, di cui costituiscono parte integrante (all'. B), C) e D); Premesso che tra i due enti convenzionatori sono gia' da tempo intercorse trattative per l'istituzione presso l'ospedale S. Matteo di un reparto di neurochirurgia, in relazione alle necessita' sanitarie dei degenti in cura presso detto ospedale ed al fine di prestare ai malati affetti da patologie neurochirurgiche una migliore e piu' qualificata assistenza; che il consiglio ospedaliero, in accoglimento alla proposta formulata dalla facolta' di medicina e chirurgia, ha deliberato di convenzionare con l'universita' una cattedra riservata alla "Neurochirurgia" e di finanziare il relativo posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento predetto; che il consiglio di facolta', il senato accademico ed il consiglio di amministrazione hanno unanimemente accettato l'offerta di finanziamento del predetto posto di ruolo, il quale potra' funzionare nel nuovo padiglione della clinica ortopedica, perfettamente attrezzato e dotato di adeguate apparecchiature scientifiche e terapeutiche e di un adeguato numero di posti letto; Tutto cio' premesso la premessa e' atto Convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. L'ospedale policlinico S. Matteo, nel seguito del presente atto indicato per brevita' "ospedale", affinche' presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pavia venga attuato l'insegnamento di "Neurochirurgia" si impegna a versare alla universita' medesima i seguenti contributi da destinare al funzionamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: a) L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 1.000.000 (un milione) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' degli studi di Pavia-art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' di Pavia in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' degli studi di Pavia-art. 3

Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'ospedale si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano stati adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, l'ospedale si impegna altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1 lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' degli studi di Pavia-art. 4

Art. 4. L'Universita' di Pavia per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di neurochirurgia. L'Universita' di Pavia versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' degli studi di Pavia-art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di neurochirurgia e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' degli studi di Pavia-art. 6

Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni. Il presente atto, stipulato nell'interesse dell'Universita' e soggetto ad approvazione legislativa, e' redatto in numero due fogli di carta bollata da L. 400, di cui occupa numero cinque facciate e parte della sesta. Esso sara' registrato in esenzione dalla tassa di registro a norma dell'[art. 43 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art43). Io richiesto, funzionario delegato a ricevere gli atti e i contratti nell'interesse dell'amministrazione universitaria di Pavia; ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia, su mia direzione, di cui ho dato lettura ai comparenti che, a mia interpellanza, lo dichiarano conforme alla loro volonta' e lo sottoscrivono unitamente a me, funzionario delegato, con la sola omissione degli allegati. Giuseppe BURTULLA Ernesto BRUSOTTI Mario ROLLA Cesare GHEDUZZI Registrato a Pavia il 22 luglio 1970 al n. 1991 Atti pubblici, Vol. 239, esatte: Esente. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MISASI

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