LEGGE 25 febbraio 1971, n. 67
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. La pendenza della lite innanzi alle commissioni tributarie non determina l'ineleggibilità a consigliere comunale. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo del mandamento, sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune è competente a decidere la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune è competente a decidere la commissione del capoluogo di provincia più vicino. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 febbraio 1971 SARAGAT COLOMBO - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
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