LEGGE 25 febbraio 1971, n. 67

Type Legge
Publication 1971-02-25
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. La pendenza della lite innanzi alle commissioni tributarie non determina l'ineleggibilità a consigliere comunale. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo del mandamento, sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune è competente a decidere la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune è competente a decidere la commissione del capoluogo di provincia più vicino. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 febbraio 1971 SARAGAT COLOMBO - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.