DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1971, n. 69
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 2 dicembre 1961, n. 1330; Visto il proprio decreto 7 maggio 1958, n. 575; Visto il proprio decreto 9 agosto 1967, n. 1343; Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dall'Ente autonomo di gestione per il cinema; Riconosciuta la necessita' di approvare le modifiche proposte; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali; Decreta: Sono approvate e rese esecutive le annesse modifiche allo statuto dell'Ente autonomo di gestione per il cinema. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SARAGAT COLOMBO - PICCOLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 58. - GRECO
Modifiche al D.P.R. 7 maggio 1958, n. 575-art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, che approva lo statuto dell'Ente autonomo di gestione per il cinema. Art. 1. Dopo il primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1343, sono inseriti i seguenti comma: "L'attivita' dell'ente dovra' tendere precisamente a fornire una produzione cinematografica nazionale di qualita' artistica e culturale che costituisca veicolo di informazione e strumento di formazione del pubblico. Nell'esercizio dei suoi poteri l'ente provvede a compiti di programmazione, direzione, promozione, coordinamento e controllo delle societa' inquadrate che verranno ristrutturate secondo precise specializzazioni di settore. I relativi statuti saranno idoneamente adeguati a tali finalita', tenendo presente l'esigenza che le societa' siano rette da amministratori unici".
Modifiche al D.P.R. 7 maggio 1958, n. 575-art. 2
Art. 2. I primi due comma dell'[art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1958-05-07;575~art4), modificato dall'[art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1343](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-08-09;1343~art2), sono sostituiti dai seguenti: "Fanno parte del consiglio di amministrazione: a) il presidente; b) due rappresentanti del Ministero delle partecipazioni statali; c) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica; d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; e) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo; f) quattro esperti scelti fra autori, registi, critici cinematografici, persone che abbiano particolare competenza nei settori della produzione e della gestione cinematografica o della organizzazione aziendale del settore cinematografico; g) tre lavoratori in servizio nell'ente o nelle societa' in esso inquadrate, eletti dai lavoratori stessi con la salvaguardia della rappresentanza delle minoranze, in base alle modalita' stabilite dall'ente. Nella prima attuazione del presente decreto le modalita' di cui sopra sono fissate dal Ministro per le partecipazioni statali. Il presidente ed i consiglieri sono nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali su designazione, per le categorie da c) ad e), dei Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per la pubblica istruzione e per il turismo e lo spettacolo. Essi durano in carica un triennio. Alla scadenza di ogni triennio almeno quattro dei tredici membri devono essere scelti tra persone che non abbiano fatto parte del consiglio scaduto. Il consiglio consulta su problemi di programmazione culturale e su problemi concernenti l'occupazione e il lavoro cinematografici, i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori dello spettacolo maggiormente rappresentativi, nonche' delle organizzazioni professionali degli autori, degli artisti e dei critici cinematografici. La consultazione dei rappresentanti dei sindacati avverra' anche su richiesta dei sindacati stessi e dovra' comunque avere periodicita' annuale. Alle riunioni del consiglio partecipa, con voto consultivo, anche il direttore generale dell'ente".
Modifiche al D.P.R. 7 maggio 1958, n. 575-art. 3
Art. 3. I primi due comma dell'[art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1958-05-07;575~art6), modificato dall'[art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1343](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-08-09;1343~art3), sono sostituiti dai seguenti: "Il consiglio e' convocato dal presidente quando lo ritenga necessario ed, in ogni caso, almeno una volta al mese; deve essere, altresi', convocato ove ne facciano richiesta almeno sei membri. Per la validita' delle sue adunanze e' necessaria la presenza di almeno sette membri".
Modifiche al D.P.R. 7 maggio 1958, n. 575-art. 4
Art. 4. L'[art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1958-05-07;575~art7), modificato dall'[art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1343](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-08-09;1343~art4), e' sostituito dal seguente: "Il collegio sindacale e' costituito come segue: a) un funzionario del Ministero delle partecipazioni statali, che lo presiede; b) un funzionario del Ministero del tesoro; c) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo; d) due professionisti iscritti negli albi degli avvocati o procuratori legali, dei dottori commercialisti o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Sono nominati anche tre sindaci supplenti scelti fra le categorie di cui alle lettere a), b) e c). I sindaci sono nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali su designazione per le categorie b) e c) dei Ministri per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo. Essi durano in carica tre anni. Alla scadenza di ogni triennio almeno due dei componenti del collegio sindacale saranno scelti fra persone che non abbiano fatto parte del collegio sindacale scaduto. Il Ministro: PICCOLI
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