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LEGGE 3 febbraio 1971, n. 77

Current text a fecha 2012-06-06

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Ai concorsi previsti dalla legge 28 marzo 1968, n. 359, possono partecipare anche gli insegnanti che negli anni dal 1961-62 al 1967-68 incluso abbiano prestato servizio nei licei artistici di Pescara, Ravenna e Verona legalmente riconosciuti, il cui funzionamento è cessato in conseguenza della istituzione, nella stessa città, di istituti statali di istruzione artistica del medesimo tipo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 febbraio 1971 SARAGAT COLOMBO - MISASI - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO