LEGGE 8 febbraio 1971, n. 78

Type Legge
Publication 1971-02-08
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. L'articolo 16 del decreto, legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, è sostituito dal seguente: "È istituita presso il Banco di Sicilia una sezione di credito industriale, allo scopo di promuovere l'impianto e lo sviluppo delle industrie. La sezione ha un fondo di dotazione di lire 1 miliardo, costituito: quanto a lire 50 milioni, con l'utilizzo del fondo speciale di riserva già esistente presso la sezione stessa; quanto a lire 150 milioni, mediante utilizzo di fondi già in precedenza accantonati presso la sezione; quanto a lire 800 milioni, mediante l'assunzione di una partecipazione di pari importo da parte dell'azienda bancaria del Banco di Sicilia". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 febbraio 1971 SARAGAT COLOMBO - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.