LEGGE 8 febbraio 1971, n. 79
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il contributo annuo a favore del Club alpino italiano fissato con legge 26 gennaio 1963, n. 91, in lire 80 milioni, viene aumentato a lire 160.000.000 con decorrenza 1 gennaio 1971.
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