LEGGE 3 marzo 1971, n. 81
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Ai fini dell'ammissibilità all'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 5 luglio 1964, n. 607, sono considerate valide domande anche le denunce di possesso delle banconote in Reichsmark, contemplate all'articolo 3, lettera e), della stessa legge, presentate dagli interessati al rientro dalla prigionia, dall'internamento o dal lavoro non volontario in Germania, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni valutarie vigenti all'epoca (decreto ministeriale 14 luglio 1943).
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