LEGGE 3 marzo 1971, n. 81

Type Legge
Publication 1971-03-03
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Ai fini dell'ammissibilità all'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 5 luglio 1964, n. 607, sono considerate valide domande anche le denunce di possesso delle banconote in Reichsmark, contemplate all'articolo 3, lettera e), della stessa legge, presentate dagli interessati al rientro dalla prigionia, dall'internamento o dal lavoro non volontario in Germania, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni valutarie vigenti all'epoca (decreto ministeriale 14 luglio 1943).

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.