DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1971, n. 82

Type DPR
Publication 1971-01-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 137 a 144 relativi all'ordinamento degli studi della facolta' di architettura sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

FACOLTA' DI ARCHITETTURA

L'Art. 137. - La facolta' di architettura ha il fine di promuovere il progresso degli studi di architettura e di fornire la preparazione culturale necessaria per il conseguimento della laurea in architettura, nell'accezione moderna comprensiva della pianificazione urbanistica.

Art. 138. - La facolta' di architettura comprende i seguenti istituti:

1) Istituto di progettazione;

2) Istituto di storia dell'architettura;

3) Istituto di scienza e tecnica delle costruzioni;

4) Istituto di urbanistica;

5) Istituto di fondamenti dell'architettura;

6) Istituto di pianificazione territoriale;

7) Istituto di metodologia architettonica;

8) Istituto di disegno industriale e arredamento;

9) Istituto di edilizia;

10) Istituto di tecnologia dell'architettura;

11) istituto di critica operativa dell'architettura.

Art. 139. - La durata del corso degli studi per la laurea in architettura e' di cinque anni. Il titolo di ammissione e' quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 140. - Sono insegnamenti fondamentali:

1) Analisi matematica e geometria analitica (annuale piu' un semestre);

2) Arredamento;

3) Composizione architettonica (quinquennale);

4) Disegno e rilievo;

5) Estimo ed esercizio professionale (semestrale);

6) Fisica (semestrale);

7) Fisica tecnica ed impianti;

8) Geometria descrittiva;

9) Igiene edilizia (semestrale);

10) Restauro dei monumenti;

11) Scienza delle costruzioni;

12) Statica;

13) Storia dell'architettura (biennale);

14) Tecnica delle costruzioni;

15) Tecnologia dell'architettura (biennale);

16) Urbanistica (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1) Arte dei giardini;

2) Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti;

3) Costruzioni asismiche (semestrale);

4) Disegno dal vero;

5) Geotecnica e tecnica delle fondazioni (semestrale);

6) Istituzioni di storia dell'arte;

7) Letteratura artistica;

8) Lingua straniera (inglese);

9) Materiali da costruzione;

10) Materie giuridiche;

11) Morfologia strutturale;

12) Pianificazione territoriale;

13) Plastica (semestrale);

14) Ponti e grandi strutture;

15) Progettazione artistica per l'industria;

16) Scenografia;

17) Topografia (semestrale);

18) Unificazione edilizia e prefabbricazione (semestrale).

Art. 141. - L'insegnamento di analisi matematica e geometria analitica ha durata annuale piu' un semestre e comporta un solo esame finale al termine del corso.

L'insegnamento di storia dell'architettura e' articolato in due insegnamenti specifici di durata annuale e comporta due distinti esami.

L'insegnamento di tecnologia dell'architettura ha durata biennale e comporta un solo esame finale.

L'insegnamento di urbanistica ha durata biennale e comporta due distinti esami; uno al termine del 1° corso e uno al termine del 2° corso;

Il corso di composizione architettonica ha durata quinquennale con esame al termine di ciascun anno di corso.

L'insegnamento complementare di materiali da costruzione e' articolato in due insegnamenti specifici di durata semestrale;

A) Materiali da costruzione naturali;

B) Materiali da costruzione artificiali.

Art. 142. - Devono essere osservate le seguenti propedeuticita':

Non si puo essere ammessi se non e stato superato a sostenere l'esame di: l'esame di:

Statica e fisica tecnica e Analisi matematica e impianti; geometria analitica;

Scienza delle costruzioni; Statica;

Tecnica delle costruzioni, Scienza delle costru- morfologia strutturale, zioni.

ponti e grandi strutture,

costruzioni asismiche, geo-

tecnica e tecnica delle fon-

dazioni;

Per quanto riguarda i corsi di composizione architettonica non si puo' essere ammessi a sostenere l'esame di uno dei corsi annuali se non e' stato superato l'esame del corso di composizione architettonica precedente.

Per quanto riguarda il corso di urbanistica 2ª non si puo' essere ammessi a sostenere il relativo esame se non e' stato superato quello di urbanistica 1ª.

Art. 143. - Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito le lezioni e le esercitazioni e deve aver superato i relativi esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di sei insegnamenti complementari della durata di un anno (o equivalenti) da lui scelti nel piano di studi che deve essere finalizzato nel campo specifico della laurea in architettura.

Art. 144. - L'esame di laurea consiste nella valutazione dell'attivita' svolta dal candidato durante il corso degli studi e nella discussione della tesi, riguardante una ricerca che implica l'elaborazione individuale di un progetto.

Per sostenere l'esame di laurea il candidato deve presentare richiesta al preside, non meno di sei mesi prima dell'appello prescelto, indicando fra i professori ufficiali il relatore.

Il consiglio di facolta' esamina la domanda, conferma il relatore; questi, d'accordo col candidato, definisce il tema, ne segue lo sviluppo, consigliando eventuali correlatori e ne garantisce la originalita' davanti alla commissione giudicatrice.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 18 gennaio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 18 marzo 1971 Atti del Governo, registro n. 241, loglio n. 70. - CARUSO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli da 137 a 144 relativi all'ordinamento degli studi della facolta' di architettura sono abrogati e sostituiti dai seguenti: FACOLTA' DI ARCHITETTURA L'Art. 137. - La facolta' di architettura ha il fine di promuovere il progresso degli studi di architettura e di fornire la preparazione culturale necessaria per il conseguimento della laurea in architettura, nell'accezione moderna comprensiva della pianificazione urbanistica. Art. 138. - La facolta' di architettura comprende i seguenti istituti: 1) Istituto di progettazione; 2) Istituto di storia dell'architettura; 3) Istituto di scienza e tecnica delle costruzioni; 4) Istituto di urbanistica; 5) Istituto di fondamenti dell'architettura; 6) Istituto di pianificazione territoriale; 7) Istituto di metodologia architettonica; 8) Istituto di disegno industriale e arredamento; 9) Istituto di edilizia; 10) Istituto di tecnologia dell'architettura; 11) istituto di critica operativa dell'architettura. Art. 139. - La durata del corso degli studi per la laurea in architettura e' di cinque anni. Il titolo di ammissione e' quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 140. - Sono insegnamenti fondamentali: 1) Analisi matematica e geometria analitica (annuale piu' un semestre); 2) Arredamento; 3) Composizione architettonica (quinquennale); 4) Disegno e rilievo; 5) Estimo ed esercizio professionale (semestrale); 6) Fisica (semestrale); 7) Fisica tecnica ed impianti; 8) Geometria descrittiva; 9) Igiene edilizia (semestrale); 10) Restauro dei monumenti; 11) Scienza delle costruzioni; 12) Statica; 13) Storia dell'architettura (biennale); 14) Tecnica delle costruzioni; 15) Tecnologia dell'architettura (biennale); 16) Urbanistica (biennale). Sono insegnamenti complementari: 1) Arte dei giardini; 2) Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti; 3) Costruzioni asismiche (semestrale); 4) Disegno dal vero; 5) Geotecnica e tecnica delle fondazioni (semestrale); 6) Istituzioni di storia dell'arte; 7) Letteratura artistica; 8) Lingua straniera (inglese); 9) Materiali da costruzione; 10) Materie giuridiche; 11) Morfologia strutturale; 12) Pianificazione territoriale; 13) Plastica (semestrale); 14) Ponti e grandi strutture; 15) Progettazione artistica per l'industria; 16) Scenografia; 17) Topografia (semestrale); 18) Unificazione edilizia e prefabbricazione (semestrale). Art. 141. - L'insegnamento di analisi matematica e geometria analitica ha durata annuale piu' un semestre e comporta un solo esame finale al termine del corso. L'insegnamento di storia dell'architettura e' articolato in due insegnamenti specifici di durata annuale e comporta due distinti esami. L'insegnamento di tecnologia dell'architettura ha durata biennale e comporta un solo esame finale. L'insegnamento di urbanistica ha durata biennale e comporta due distinti esami; uno al termine del 1° corso e uno al termine del 2° corso; Il corso di composizione architettonica ha durata quinquennale con esame al termine di ciascun anno di corso. L'insegnamento complementare di materiali da costruzione e' articolato in due insegnamenti specifici di durata semestrale; A) Materiali da costruzione naturali; B) Materiali da costruzione artificiali. Art. 142. - Devono essere osservate le seguenti propedeuticita': Non si puo essere ammessi se non e stato superato a sostenere l'esame di: l'esame di: Statica e fisica tecnica e Analisi matematica e impianti; geometria analitica; Scienza delle costruzioni; Statica; Tecnica delle costruzioni, Scienza delle costru- morfologia strutturale, zioni. ponti e grandi strutture, costruzioni asismiche, geo- tecnica e tecnica delle fon- dazioni; Per quanto riguarda i corsi di composizione architettonica non si puo' essere ammessi a sostenere l'esame di uno dei corsi annuali se non e' stato superato l'esame del corso di composizione architettonica precedente. Per quanto riguarda il corso di urbanistica 2ª non si puo' essere ammessi a sostenere il relativo esame se non e' stato superato quello di urbanistica 1ª. Art. 143. - Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito le lezioni e le esercitazioni e deve aver superato i relativi esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di sei insegnamenti complementari della durata di un anno (o equivalenti) da lui scelti nel piano di studi che deve essere finalizzato nel campo specifico della laurea in architettura. Art. 144. - L'esame di laurea consiste nella valutazione dell'attivita' svolta dal candidato durante il corso degli studi e nella discussione della tesi, riguardante una ricerca che implica l'elaborazione individuale di un progetto. Per sostenere l'esame di laurea il candidato deve presentare richiesta al preside, non meno di sei mesi prima dell'appello prescelto, indicando fra i professori ufficiali il relatore. Il consiglio di facolta' esamina la domanda, conferma il relatore; questi, d'accordo col candidato, definisce il tema, ne segue lo sviluppo, consigliando eventuali correlatori e ne garantisce la originalita' davanti alla commissione giudicatrice.

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 marzo 1971

Atti del Governo, registro n. 241, loglio n. 70. - CARUSO

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