LEGGE 8 febbraio 1971, n. 88
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il contributo concesso alla Società europea di cultura (SEC) con sede in Venezia, dalle leggi 22 novembre 1961, n. 1323, e 16 gennaio 1967, n. 4, è prorogato fino all'esercizio finanziario 1980 nella misura di annue lire 30 milioni.
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