LEGGE 17 febbraio 1971, n. 89
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico L'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente: "Chiunque trova un bambino deve farne la consegna all'ufficiale dello stato civile con le vesti e gli altri oggetti e contrassegni rinvenuti presso il bambino stesso; deve inoltre dichiarare tutte le circostanze di tempo e di luogo in cui il rinvenimento è avvenuto. Della consegna si redige nel registro di nascita processo verbale circostanziato, nel quale si devono in ogni caso enunciare l'età apparente e il sesso del bambino, il nome e cognome che gli sono imposti e l'istituto a cui esso e consegnato. I bambini trovati sono affidati ai servizi di assistenza dell'amministrazione provinciale del luogo in cui il bambino è stato trovato o è nato. Nei casi predetti, nonchè nei casi di bambini denunciati o risultanti come nati da genitori ignoti, l'ufficiale di stato civile procede, entro dieci giorni dalla formazione dell'atto, alla segnalazione di cui all'articolo 314/5 del codice civile". La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 febbraio 1971 SARAGAT COLOMBO - REALE - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.