LEGGE 24 febbraio 1971, n. 92
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Gli ordini di accreditamento emessi dall'Azienda nazionale autonoma delle strade a carico del titolo II - spese in conto capitale - del bilancio, rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine dell'esercizio, possono essere, a richiesta dei funzionari delegati, trasportati, integralmente o per la parte inestinta, all'esercizio successivo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 febbraio 1971 SARAGAT COLOMBO - LAURICELLA - FERRARI AGGRADI - GIOLITTI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
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