LEGGE 24 febbraio 1971, n. 92

Type Legge
Publication 1971-02-24
Ultimo aggiornamento 2008-12-22
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico Gli ordini di accreditamento emessi dall'Azienda nazionale autonoma delle strade a carico del titolo II - spese in conto capitale - del bilancio, rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine dell'esercizio, possono essere, a richiesta dei funzionari delegati, trasportati, integralmente o per la parte inestinta, all'esercizio successivo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 febbraio 1971 SARAGAT COLOMBO - LAURICELLA - FERRARI AGGRADI - GIOLITTI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)