LEGGE 25 febbraio 1971, n. 94
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Agli enti pubblici e agli imprenditori che esercitano professionalmente autoservizi pubblici di linea ordinari di concessione statale, e che non usufruiscono di altri interventi finanziari, sussidi e sovvenzioni a carico dello Stato, può essere accordato un contributo finanziario dello Stato in relazione alle percorrenze chilometriche effettuate negli anni 1968, 1969 e 1970 ed alle condizioni economiche dei relativi esercizi. Il contributo potrà essere corrisposto fino al limite di lire 30 per autobus-chilometro. Potrà però essere elevato fino al limite di lire 60 per autobus-chilometro per le autolinee dipendenti da imprese a partecipazione dello Stato o delle regioni, o che si svolgono in zone montane, ovvero nei territori di cui alle leggi speciali per la industrializzazione delle zone depresse. Per gli autoservizi pubblici di linea ordinari di concessione statale, gestiti da imprese a totale partecipazione dello Stato o di sue aziende autonome, i cui collegi sindacali siano formati esclusivamente da rappresentanti dell'amministrazione dello Stato, il contributo sarà corrisposto nella misura dell'80 per cento del disavanzo di esercizio, risultante dal conto economico approvato dagli organi amministratori delle rispettive imprese e convalidato dal visto dei relativi collegi sindacali. Il contributo è destinato ad assicurare la prosecuzione dei pubblici autoservizi ed a garantire lo stato di efficienza del necessario materiale rotabile. Il contributo sarà accordato alle imprese che al momento della liquidazione dello stesso siano legittimamente esercenti delle autolinee, per le quali il contributo verrà concesso. Sono escluse dal contributo le imprese esercenti le autolinee in subappalto, quelle che non hanno assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non hanno rispettato il contratto di lavoro e le leggi sociali.
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