LEGGE 25 febbraio 1971, n. 111
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la spesa di lire 35 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, di cui: a) lire 20 miliardi per la costruzione dei nuovi aeroporti di Napoli, della Sicilia sud-occidentale (Agrigento) e di Firenze; b) lire 15 miliardi per il completamento, ai fini dell'attività aerea civile, di aeroporti militari aperti al traffico aereo civile e per il completamento del nuovo aeroporto civile di Olbia-Costa Smeralda. Le somme predette saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, in ragione di lire 3.000 milioni nel 1971, lire 6000 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1972 al 1975, lire 5.000 milioni nel 1976 e lire 3.000 milioni nel 1977. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati secondo un programma approvato dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il Ministro per i lavori pubblici per quanto attiene all'ubicazione delle aree da destinare all'esecuzione delle opere programmate, e sentita una commissione parlamentare composta da 10 deputati e 10 senatori nominati dai Presidenti delle due Camere. Per la definizione del programma le regioni possono formulare proposte non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
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