DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1971, n. 112

Type DPR
Publication 1971-01-25
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta intese ad ottenere il completamento del corso di laurea in architettura;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

A decorrere dall'anno accademico 1970-71 e' completato, presso l'Universita' degli studi di Genova, il corso di laurea in architettura con l'istituzione del terzo, quarto e quinto anno.

Art. 2

Lo statuto dell'universita' anzidetta pertanto, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato nel senso che gli articoli da 87 a 91, relativi all'ordinamento del biennio di studi propedeutici, sono abrogati e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: FACOLTA' DI ARCHITETTURA Art. 87. - La facolta' di architettura conferisce la laurea in architettura. Art. 88. - La facolta' ha il fine di promuovere il progresso degli studi di architettura e di fornire la preparazione scientifica, tecnica e operativa, necessaria al conseguimento della laurea in architettura. Art. 89. - La durata del corso degli studi per il conseguimento della laurea in architettura e' di cinque anni. E' titolo di ammissione al primo anno il diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale e quanto altro previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 90. - Sono insegnamenti fondamentali: 1) Analisi matematica e geometria analitica (annuale piu' un semestre); 2) Arredamento (annuale); 3) Composizione architettonica (quinquennale); 4) Disegno e rilievo (annuale); 5) Estimo ed esercizio professionale (semestrale); 6) Fisica (semestrale); 7) Fisica tecnica ed impianti (annuale); 8) Geometria descrittiva (annuale); 9) Igiene edilizia (semestrale); 10) Statica (annuale); 11) Restauro dei monumenti (annuale); 12) Scienza delle costruzioni (annuale); 13) Storia dell'architettura (biennale); 14) Tecnica delle costruzioni (annuale); 15) Tecnologia dell'architettura (biennale); 16) Urbanistica (biennale). Sono insegnamenti complementari: 1) Arte dei giardini (annuale); 2) Materie giuridiche (annuale); 3) Indirizzi dell'architettura moderna (annuale); 4) Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti (annuale); 5) Complementi di matematica (annuale); 6) Disegno dal vero (annuale); 7) Istituzioni di storia dell'arte (annuale); 8) Letteratura artistica (annuale); 9) Pianificazione territoriale urbanistica (annuale); 10) Progettazione artistica per l'industria (annuale); 11) Storia dell'urbanistica (annuale); 12) Unificazione edilizia e prefabbricazione (annuale); 13) Sociologia (annuale); 14) Topografia (annuale); 15) Lingua inglese (annuale); 16) Lingua francese (annuale); 17) Applicazioni di geometria descrittiva (annuale). Art. 91. - Gli insegnamenti a corso biennale comportano un esame unico al termine di ciascun biennio, ad eccezione di analisi matematica e geometria analitica che comporta due esami; l'insegnamento quinquennale di composizione architettonica comporta tre esami al termine dei corsi primo, terzo e quinto. Art. 92. - Ai fini della propedeuticita' delle iscrizioni ai corsi e degli esami dei diversi insegnamenti valgono i seguenti criteri: Non si puo essere ammesso se non si e superato a sostenere l'esame di: l'esame di: Analisi matematica e geo- Analisi matematica metria analitica II (seme- e geometria analiti- strale); ca I; Statica e fisica tecnica Analisi matematica ed impianti; e geometria analiti- ca II (semestrale); Fisica tecnica ed impian- Fisica (semestra- ti; le); Scienza delle costruzioni; Statica; Tecnica delle costruzioni; Scienza delle co- struzioni; Composizione architettoni- Composizione ar- ca III; chitettonica I; Composizione architettoni- Composizione ar- ca V; chitettonica III; Restauro dei monumenti; Storia dell'archi- tettura. Art. 93. - Gli insegnamenti vengono impartiti, secondo le materie, mediante lezioni orali, esercizi ed esercitazioni pratiche varie collettive ed individuali, integrate da proiezioni, visite a monumenti, edifici, cantieri e stabilimenti di, produzione che presentano particolare interesse ai fini dell'insegnamento stesso. Gli insegnamenti delle materie compositive comprendono lezioni teoriche-pratiche ed esercitazioni individuali o collettive che si concludono con la elaborazione di progetti individuali, aventi per oggetto temi peculiari di ciascuna materia. Art. 94. - Gli esami di profitto consistono in prove orali o pratiche, individuali, in relazione col carattere di ciascuna materia. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito le lezioni e le esercitazioni e deve aver superato gli esami di almeno ventidue discipline, con un totale di venticinque esami. Art. 95. - Le prove dell'esame di laurea consistono in: 1) redazione individuale di un progetto per un'opera di architettura o di restauro, analizzata anche nei riguardi delle sue implicazioni urbanistiche e strutturali (tesi di laurea), che dovra' essere seguita durante il suo sviluppo, da un relatore coadiuvato da un correlatore, preventivamente designato, su richiesta del candidato, tra i componenti del Corpo docente; 2) esecuzione di una prova estemporanea individuale, della durata di otto ore, attinente al calcolo strutturale; 3) discussione pubblica sui criteri che hanno guidato il candidato nello svolgimento del progetto di cui al punto 1).

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 marzo 1971

Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 82. - GRECO

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