LEGGE 30 marzo 1971, n. 118

Type Legge
Publication 1971-03-30
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Conversione)

E' convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, concernente provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili.

Art. 2

(Nuove norme e soggetti aventi diritto)

Le disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, hanno efficacia fino al 30 aprile

1971.A partire dal 1 maggio 1971, in favore dei mutilati ed invalidi civili si applicano le norme di cui agli articoli seguenti. Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacita' lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennita' di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonche' i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi.((11))

Art. 3

(Assistenza sanitaria)

Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria il Ministero della sanita' provvede direttamente o tramite i suoi organi periferici all'assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati ed invalidi di cui allo articolo 2, avviandoli se del caso presso centri di ricupero della provincia o della regione in cui risiedono e, soltanto nei casi di comprovata impossibilita', di altra regione viciniore. Il Ministero della sanita' provvede altresi' direttamente all'erogazione dell'assistenza generica, farmaceutica, specialistica e ospedaliera a favore degli invalidi e mutilati civili, ricoverati in istituti convenzionati con il Ministero stesso per tutto il periodo in cui dura il ricovero, ove per tale assistenza non provvedano enti mutualistici e assicurativi. L'assistenza di cui al comma precedente e' erogata anche a favore dei minori degli anni 18 ricoverati a degenza diurna nei centri convenzionati col Ministero della sanita'. L'assistenza sanitaria specifica puo' attuarsi nella forma di trattamento domiciliare o ambulatoriale, a degenza diurna o a degenza residenziale. Il Ministero della sanita', ai fini dell'assistenza contemplata nei precedenti commi, puo' stipulare convenzioni con cliniche universitarie, con ospedali, con enti, associazioni ed istituzioni pubbliche e private che gestiscono idonei centri medico-sociali e che siano sottoposti alla sua vigilanza e offrano adeguate prestazioni educative, medico-psicologiche e di servizio sociale.

Art. 4

(Centri di riabilitazione, ricerca e prevenzione)

Il Ministero della sanita', nei limiti di spesa previsti, dalla presente legge per l'assistenza sanitaria e in misura non superiore ai due miliardi di lire, ha facolta' di concedere contributi a enti pubblici e a persone giuridiche private non aventi finalita' di lucro per la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento, l'impianto e il miglioramento delle attrezzature dei centri di riabilitazione, nonche' di altre istituzioni terapeutiche quali focolari, pensionati, comunita' di tipo residenziale e simili. Tutti i centri ad internato o a seminternato che ospitino invalidi civili di eta' inferiore ai 18 anni debbono istituire corsi di istruzione per l'espletamento e il completamento della scuola dell'obbligo. Le istituzioni private per l'assistenza agli invalidi civili sono sottoposte al controllo e alla sorveglianza del Ministero della sanita'. La loro denominazione deve contenere sempre l'indicazione "privato" o "privata". Non possono essere usate denominazioni atte ad ingenerare confusione con gli istituti ed enti medico-psicopedagogici pubblici. Chiunque intenda aprire, ampliare o trasformare un centro di riabilitazione privato, deve inoltrare domanda al medico provinciale e adempiere alle prescrizioni tecnico-assistenziali del Ministero della sanita' e del Consiglio provinciale di sanita'. Il medico provinciale, in caso di inadempienza alle prescrizioni inserite nell'atto di autorizzazione, puo' diffidare l'istituzione privata ad eliminarle, ordinare la chiusura del centro fino ad un periodo di tre mesi e puo', in caso di ripetute infrazioni o disfunzioni, revocare l'autorizzazione di apertura, sentito il Consiglio provinciale di sanita'. Il Ministero della sanita' ha facolta' altresi' di concedere nei limiti degli stanziamenti previsti per l'assistenza sanitaria e nella misura non superiore a un miliardo: a) contributi alle scuole di cui al successivo articolo 5 e borse di studio per la formazione di personale specializzato; b) contributi a enti pubblici e persone giuridiche private non aventi finalita' di lucro per stimolare lo studio sulla prevenzione ed i servizi sanitari, psicologici e sociologici, concernenti le principali malattie, a carattere congenito o acquisito e progressivo, che causano motolesioni, neurolesioni o disadattamenti sociali.

Art. 5

(Personale ed educatori specializzati)

Presso le universita' e presso enti pubblici e privati possono essere istituite scuole per la formazione di assistenti-educatori, di assistenti sociali specializzati e di personale paramedico. Il riconoscimento delle scuole presso enti avviene con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la sanita'. I programmi, l'ordinamento dei tirocini e i requisiti dei docenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la sanita'.

Art. 6

(Accertamento delle condizioni di minorazione)

L'accertamento delle condizioni di minorazione degli aspiranti ai fini dei benefici previsti dalla presente legge e' effettuato in ciascuna provincia dalla commissione sanitaria di cui all'articolo 7, nominata dal prefetto su proposta del medico provinciale e che ha sede presso l'ufficio del medico provinciale. Ove necessario, il prefetto su richiesta del medico provinciale puo' nominare con la stessa procedura piu' commissioni le quali possono avere sede anche in altri comuni della provincia presso l'ufficio dell'ufficiale sanitario.

Art. 7

(Commissione sanitaria provinciale: composizione)

((La commissione sanitaria provinciale e' composta: dal medico provinciale che la presiede; da un ispettore medico del lavoro o da altro medico scelto dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro preferibilmente tra i medici previdenziali o fra gli specialisti in medicina legale o del lavoro, ovvero tra gli specialisti in igiene generale e speciale; da un medico designato dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458)). Qualora si tratti di accertare anomalie neuropsichiche la commissione e' integrata da un medico specializzato in discipline neuropsichiatriche ovvero da un medico in servizio presso ospedali o cliniche psichiatriche o altre istituzioni psichiatriche pubbliche, designato dall'ordine dei medici della provincia. In questa ipotesi, in caso di parita', prevale il voto del Presidente. Il medico provinciale puo' designare in sua sostituzione a far parte della commissione, con funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio del medico provinciale o un ufficiale sanitario o un altro medico dell'ufficio comunale di igiene. Il medico provinciale e' tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della commissione sanitaria regionale. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate, su designazione del medico provinciale, da un funzionario del ruolo della carriera direttivo-amministrativa o della carriera di concetto dei segretari dei Ministeri della sanita' o dell'interno o del lavoro e previdenza sociale o dal segretario del comune presso il cui ufficio sanitario ha sede la commissione.

Art. 8

(Compiti della commissione sanitaria provinciale)

La commissione sanitaria provinciale ha il compito di: a) accertare la minorazione degli invalidi e mutilati di cui all'articolo 2 della presente legge e la causa invalidante nonche' di valutare il grado di minorazione; b) valutare se la minorazione puo' essere ridotta mediante idoneo trattamento di riabilitazione e dichiarare se la minorazione stessa impedisca la frequenza dei corsi normali di addestramento; c) valutare la necessita' o l'opportunita' di accertamenti psico-diagnostici ed esami attitudinali. I nominativi dei mutilati ed invalidi civili che hanno diritto alla pensione di inabilita' o all'assegno di assistenza sono comunicati, entro tre giorni alle prefetture, a cura del segretario della commissione. Entro dieci giorni, dalla data della riunione, il segretario della commissione deve comunicare agli interessati l'esito dell'accertamento diagnostico. Gli elenchi dei nominativi, di cui al comma precedente, sono trasmessi contemporaneamente anche alla Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458, a cura del segretario della commissione. L'accertamento della minorazione e della causa invalidante e la valutazione della natura e del grado di invalidita' degli invalidi civili, affetti da minorazione fisica, sono effettuati dalla commissione provinciale anche ai fini della iscrizione degli interessati nell'elenco di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482. La dichiarazione di inabilita' permanente o di irrecuperabilita' deve essere emessa dopo approfonditi accertamenti diagnostici da effettuarsi presso centri o cliniche specializzate e dopo adeguato periodo di osservazione o degenza.

Art. 9

(Commissioni regionali sanitarie)

Contro il giudizio della commissione sanitaria provinciale, l'interessato puo' presentare ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, aia commissione sanitaria regionale costituita presso l'ufficio del medico provinciale del capoluogo della regione e composta dal medico provinciale, che la presiede; da un docente universitario di medicina o da un medico che svolga funzioni di primario preferibilmente residenti in un comune della regione, da un ispettore medico del lavoro o da altro medico designato dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro, da un medico specialista in discipline neuropsichiatriche e da un medico designato dall'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458. Le commissioni sanitarie regionali sono nominate dal Ministro per la sanita'. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva-amministrativa dei Ministeri della sanita' o dell'interno o del lavoro e della previdenza sociale. La decisione della commissione sanitaria regionale ha carattere definitivo e deve essere comunicata, a cura del segretario, alla competente commissione sanitaria provinciale ai fini di quanto prescritto dal secondo e terzo comma del precedente articolo. ((Le commissioni sanitarie regionali possono disporre gli accertamenti diagnostici, di cui ai precedenti articoli 7 e 8)).

Art. 10

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L.26 MAGGIO 1975, N. 165))

Art. 11

(Presentazione delle domande)

Per il conseguimento delle provvidenze previste dagli articoli 12, 13, 23 e 24 della presente legge gli interessati debbono produrre istanza in carta libera alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio. Nella domanda l'interessato, sotto la propria responsabilita', deve dichiarare l'ammontare delle pensioni, assegni e rendite eventualmente goduti ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma dell'art. 12. Ai fini del conseguimento delle provvidenze sanitarie la domanda deve essere prodotta all'autorita' competente in relazione all'articolo 3 della presente legge. Alle domande deve essere allegato un certificato medico attestante la natura della infermita' invalidante.

Art. 12

Pensione di inabilit

Ai mutilati ed invalidi civili di eta' superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilita' lavorativa, e' concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilita' di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilita' con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilita'. Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici. La pensione e' corrisposta nella misura del 50 per cento a coloro che versino in stato di indigenza e siano ricoverati permanentemente in istituti a carattere pubblico che provvedono alla loro assistenza. A coloro che fruiscono di pensioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle lire 18.000 mensili, la pensione e' ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti. (3) (4) Con la mensilita' relativa al mese di dicembre e' concessa una tredicesima mensilita' di lire 18.000, che e' frazionabile in relazione alle mensilita' corrisposte nell'anno. In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'inabilita', la pensione non puo' essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote gia' maturate alla data della morte. (3) (4) (6) ((7))

Art. 13

(Assegno mensile)

1.Agli invalidi civili di eta' compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacita' lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attivita' lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, e' concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilita', con le stesse condizioni e modalita' previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12. (15)

2.Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all'INPS ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attivita' lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso e' tenuto a darne tempestiva comunicazione all'INPS. ((18))

Art. 14

(Norme per la concessione della pensione o dell'assegno)

La concessione della pensione o dell'assegno mensile e' deliberata, previo accertamento delle condizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13, dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del quale fanno parte, limitatamente all'attuazione della presente legge, due rappresentanti dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458, nominati con decreto del prefetto su designazione dell'Associazione stessa. Nelle province di Trento e di Bolzano la concessione dell'assegno e' deliberata dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, e successive modificazioni, e di cui sono chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo luogotenenziale n. 173, rispettivamente un funzionario in servizio presso il commissariato del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e un medico dipendente da pubbliche amministrazioni designato dal presidente della regione. La nomina del due rappresentanti dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, di cui al primo comma, viene effettuata dal commissario del Governo presso la regione Trentino-Alto Adige, su designazione dell'Associazione stessa. Nella regione della Valle d'Aosta provvede il comitato regionale di assistenza e beneficenza pubblica, integrato con due rappresentanti della predetta Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, nominati dal presidente della Giunta regionale.

Art. 15

(Ricorsi in materia di pensione e di assegno)

Avverso la deliberazione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica l'interessato puo' presentare ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno, che provvede previo parere di una commissione consultiva, composta dal direttore generale dell'assistenza pubblica, in qualita' di presidente, da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, da un funzionario del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due rappresentanti della categoria, designati dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione. La commissione e' nominata dal Ministro per l'interno e dura in carica 5 anni. Oltre ai componenti effettivi sono designati e nominati negli stessi modi i componenti e il segretario supplenti. In caso di necessita', il Ministro per l'interno puo' procedere alla costituzione di piu' commissioni consultive presiedute da funzionari del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a vice prefetto, delegati dal direttore generale dell'assistenza pubblica.

Art. 16

(Rilascio di certificati da parte degli uffici distrettuali delle imposte)

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