LEGGE 3 marzo 1971, n. 125
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Ai fini della protezione delle acque superficiali e sotterranee dagli inquinamenti derivanti dall'uso dei detersivi, i detergenti sintetici contenuti nei prodotti destinati al lavaggio e pulizia ed i detergenti sintetici come tali, debbono essere biodegradabili in misura di almeno l'80 per cento. L'osservanza del disposto del comma precedente non dovrà avere come effetto l'uso di detergenti che, nelle condizioni normali d'impiego, possano arrecare danno alla salute dell'uomo o degli animali.
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