LEGGE 26 marzo 1871, n. 129
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all'art. 1 istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1970-71, duecentonovanta nuovi posti di professore universitario di ruolo destinati:
nella misura del 5 per cento per le esigenze delle facolta' e scuole delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965;
nella misura almeno del 30 per cento della restante parte per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo gia' esistenti;
nella misura del 10 per cento dopo le detrazioni di cui sopra, per l'assegnazione alle facolta' e scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;
per la restante parte, per la ripartizione tra le facolta' e scuole per il normale incremento degli organici;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1970, n. 407, con il quale sono stati ripartiti tra le facolta' universitarie diciannove posti di professore di ruolo riservati, per l'anno accademico 1970-71, per l'apertura del concorso per discipline impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;
Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, n. 967, e 23 ottobre 1970, n. 1148, con i quali sono stati ripartiti, rispettivamente, per l'anno accademico 1970-71, tra le varie facolta' universitarie, centodue posti e nove posti di professore di ruolo per il raddoppiamento di cattedre di ruolo gia' esistenti, istituiti dalla citata legge n. 62;
Vedute le motivate richieste delle facolta' e scuole, formulate con riferimento ai singoli corsi di laurea e di diploma corredate dai pareri del senato accademico e del consiglio di amministrazione, per l'assegnazione dei posti di ruolo per il normale incremento degli organici;
Considerato che la destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre puo' essere disposta dal Ministro per la pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte delle facolta' e scuole interessate, purche' ricorrano le condizioni di cui al comma secondo dell'art. 1 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;
Ravvisata l'opportunita' di procedere alla ripartizione di nuovi posti di professore di ruolo per il normale incremento degli organici e per il raddoppiamento di cattedre sovraffollate;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Per l'anno accademico 1970-71, sono cosi' ripartiti, tra le facolta' di cui appresso, un nuovo posto di professore di ruolo per il normale incremento degli organici ed un nuovo posto di professore di ruolo per il raddoppiamento di cattedra sovraffollata, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62: Numero dei posti UNIVERSITA DI BARI Facolta di medicina e chirurgia: per il raddoppiamento della cattedra di far- macologia.................................... 1 UNIVERSITA DI MILANO Facolta di medicina veterinaria.............. 1
Art. 2
I rimanenti posti istituiti per l'anno accademico 1970-1971 saranno assegnati con separati provvedimenti.
SARAGAT MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 89. - GRECO
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