DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1971, n. 135

Type DPR
Publication 1971-01-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1969, n. 1321, con il quale e' stata riconosciuta la libera Universita' degli studi di Ancona, costituita dalla facolta' di ingegneria (limitatamente al I biennio) e dalla facolta' di medicina e chirurgia (limitatamente al I triennio);

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduta la richiesta di modifica dello statuto formulata dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le suddette richieste;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

A decorrere dall'anno accademico 1970-71 la libera Universita' degli studi di Ancona, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1969, n. 1321, passa a carico dello Stato, per cui e' compresa fra quelle previste al n. 1 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni. L'universita' di cui al precedente comma assume la denominazione di Universita' degli studi di Ancona. Il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1969, n. 1321, e' revocato.

Art. 2

Alla suddetta universita' degli studi sono assegnati i seguenti posti di ruolo: a) sei posti di professore (tre per la facolta' di medicina e chirurgia e tre per la facolta' di ingegneria) prelevati sul contingente di cui all'art. 2 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 (aliquota 1970); b) dieci posti di assistente (cinque per la facolta' di medicina e chirurgia e cinque per la facolta' di ingegneria), prelevati sul contingente di cui all'art. 18, della suddetta legge n. 62 (aliquota 1970). I posti convenzionati di professore e di assistente di ruolo della suddetta universita' fissati dallo statuto rispettivamente in 4 e 8 per la facolta' di medicina e chirurgia ed in 4 e 8 per la facolta' di ingegneria, e attualmente vacanti, sono soppressi.

Art. 3

Il patrimonio della libera Universita' degli studi di Ancona e' devoluto all'Universita' statale. L'assegnazione in uso gratuito degli immobili forniti dal comune di Ancona alla libera universita' e' mantenuta per l'Universita' statale. Il commissario di cui all'articolo successivo provvedera' entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla redazione dell'inventario del patrimonio della universita' degli studi.

Art. 4

Il consiglio di amministrazione della libera universita' e' sciolto alla data di pubblicazione del presente decreto. L'amministrazione provvisoria dell'universita' degli studi e' affidata ad un commissario governativo, da nominarsi con successivo nostro decreto e per un periodo di tempo non superiore ad un anno, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, con l'incarico di provvedere agli atti occorrenti per l'attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto, nonche' alla costituzione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 10 del citato testo unico n. 1592. La spesa derivante dalla statizzazione e' a carico del normale stanziamento del bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Il commissario stipulera' con il consorzio una convenzione per il contributo di funzionamento.

Art. 5

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto il commissario presentera' al Ministero della pubblica istruzione il nuovo statuto, che sara' approvato a norma dell'art. 17 del citato testo unico n. 1592.

Art. 6

Le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio di facolta' vengono esercitate da un apposito comitato composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione. I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facolta', saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cessera' dalle sue funzioni allorche' alla facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In ogni caso detto comitato non potra' rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla facolta' tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalita' indicate nel primo comma del presente articolo.

SARAGAT MISASI - FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 aprile 1971

Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 112. - CARUSO

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