LEGGE 26 marzo 1871, n. 136
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Considerato che l'Associazione italiana della croce rossa gestisce l'ospedale "L. Parodi Delfino" di Colleferro (Roma); Visto il decreto del medico provinciale di Roma in data 10 settembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale "L. Parodi Delfino" di Colleferro e' stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtu' del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della stessa legge e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'Associazione italiana della croce rossa deve tenere una distinta gestione per le attivita' diverse da quelle ospedaliere; Visti gli articoli 3, 5, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale denominato "L. Parodi Delfino", con sede in Colleferro (Roma), di cui alle premesse, e' costituito in ente ospedaliero. Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto e' costituito da: A) Immobili: Fabbricati, costruiti su un terreno di mq. 11.900, censiti in catasto alla partita 242, pag. 7, foglio 9, all'. A, mappali 132 (fabbricato principale) e 784 (fabbricato posteriore); non e' ancora accatastata l'ala nuova costruita sul fianco nord. B) Mobili: Mobili e attrezzature come risultano dal registro inventario del materiale della Croce rossa italiana alla data del 10 agosto 1969. I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attivita' dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno capo alla Croce rossa italiana, essendo l'ospedale privo di personalita' giuridica. All'atto 6 del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, saranno determinate le attivita' e passivita' che passano al nuovo ente. Il medico provinciale di Roma, nel termine di due mesi dall'emanazione del presente decreto, nominera' un commissario per la provvisoria gestione dell'ente.
SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 110. - GRECO
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