LEGGE 19 marzo 1871, n. 141

Type Legge
Publication 1871-03-19
Ultimo aggiornamento 1971-04-10
State In force
Source Normattiva
articles 26
Reform history JSON API

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il regolamento speciale sulla coltivazione del riso nella provincia di Vercelli, approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2321; Ritenuta l'opportunita' di apportare modifiche a tale regolamento; Veduto il nuovo testo del regolamento deliberato dal consiglio provinciale nella seduta del 6 luglio 1964; Veduto l'art. 204 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Sulla proposta del Ministro per la sanita' e sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: E' approvato il regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli, deliberato dalla giunta provinciale il 6 luglio 1964.

SARAGAT MARIOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 marzo 1971

Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 104. - GRECO

Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli-art. 1

Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli Art. 1. La coltivazione del riso nella provincia di Vercelli e' disciplinata, oltre che dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e dal regolamento generale 29 marzo 1908, n. 157, dalle disposizioni relative alla disciplina del lavoro in risaia e dalle disposizioni del presente regolamento.

Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli-art. 2

Art. 2. Nella provincia di Vercelli la coltivazione del riso e' permessa alle distanze minime seguenti: 1) dai comuni o frazioni con popolazione superiore ai 5000 abitanti.................................... m. 500 2) dagli aggregati di abitazioni con popolazione fra i 2000 ed i 5000 abitanti....................... " 300 3) dagli aggregati di abitazioni con popolazione fra i 2000 ed i 500 abitanti........................ " 150 4) dagli aggregati di abitazioni con popolazione fra i 300 ed i 500 abitanti......................... " 100 5) dagli aggregati di abitazioni con popolazione inferiore ai 300 abitanti........................... " 30 6) dalle cascine e case sparse.................... " 10 7) dai cimiteri................................... " 50 8) dagli stabilimenti, ospedali e scuole.......... " 100 Per i comuni di Vercelli e di Trino, tenuto conto del piano edilizio dell'abitato cittadino, la zona di rispetto viene fissata come dalle unite planimetrie. Le distanze predette si misurano sulla retta che unisce i due punti piu' vicini fra loro del perimetro degli aggregati urbani, delle abitazioni isolate, degli stabilimenti industriali, ospedalieri, case di cura, cimiteri e del perimetro dei terreni coltivati a riso. Dalle strade e dagli argini si osservano le distanze prescritte dai regolamenti di polizia stradale ed idraulici. Gli stabilimenti industriali, gli ospedali, ecc., sono considerati agli effetti delle distanze di cui sopra, come aggregati di popolazione a carattere non rurale.

Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli-art. 3

Art. 3. Delle variazioni di popolazione che si verificassero negli aggregati, non si terra' conto se non quando le stesse si saranno mantenute per almeno un decennio, e risultino dal censimento ufficiale, o, nel caso che questo non offra gli elementi necessari, dal registro della popolazione comunale.

Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli-art. 4

Art. 4. Tenute presenti le distanze minime di cui all'art. 2 potranno essere determinate, caso per caso, per gli aggregati di abitazioni, i cimiteri, gli stabilimenti industriali, gli ospedali, ecc. maggiori distanze in relazione alla altimetria, configurazione e natura dei terreni in modo che i confini della zona di rispetto seguano linee naturali (strade, corsi di acqua, depressioni del terreno), onde evitare che parte di un campo sia incluso nella zona di rispetto e altra parte resti fuori.

Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli-art. 5

Art. 5. Ferme restando le disposizioni di cui all'[art. 209 del testo unico delle leggi sanitarie](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art209) approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265), potra' nella zona di rispetto essere permessa eccezionalmente ed a tempo determinato, la attivazione di risaie in terreni di natura e posizione paludosi nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella a riso. Non sara', peraltro, ammessa alcuna deroga per i terreni posti nei due terzi, interni rispetti alle distanze di cui all'art. 2. Si intendono terreni di natura e positura paludosi soltanto quelli nei quali siano evidenti i caratteri di zona palustre, abbondino di piante tipiche emergenti palustri, vi sia una flora caratteristica, ed il fondo sia costituito di strati periodici sovrapposti di sostanza organica in decomposizione, che non renda possibile una coltura qualsiasi se non dopo un periodo adeguato di trasformazione ed ossidazione dei terreni. La dimostrazione che nei terreni paludosi non sia possibile altra coltura che quella del riso, deve essere fornita con elementi di tecnica agraria, esclusi gli elementi economici. Le dichiarazioni per attivare risaia nelle zone di rispetto devono essere presentate colla procedura fissata dal successivo art. 8.

Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli-art. 6

Art. 6. La coltivazione del riso sara' vietata quando, nonostante l'osservanza delle distanze prescritte, essa risultera' nociva alla salute pubblica ed all'igiene dell'abitato. Il sindaco, l'ufficiale sanitario o chiunque interessato potranno chiedere al medico provinciale la constatazione di tale documento; il provvedimento di divieto sara' decretato dal medico provinciale ai sensi degli [articoli 207](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art207) e [208 del testo unico delle leggi sanitarie](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art208) vigenti. Quando il provvedimento e' promosso dal sindaco o dall'ufficiale sanitario, le spese per le visite di constatazione sono a carico del comune; quando e' promosso da un interessato, sono a carico di questi.

Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli-art. 7

Art. 7. Ogni comune nel cui territorio si pratica la coltura a riso deve provvedere a proprie spese, a mezzo di persona tecnica (ingegnere o geometra) ed entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, alla designazione della zona di rispetto in base agli articoli 2 e 4, su planimetria regolare in scala non minore di 1: 5000. Detta planimetria verra' trasmessa in triplo esemplare alla provincia, per l'approvazione da parte della giunta provinciale previo parere della speciale commissione tecnico-sanitaria, di cui all'art. 12, che puo' proporre se necessario, maggiori distanze. Le spese per i sopraluoghi di controllo di detta commissione sono a carico dei comuni. I comuni, inoltre, sono tenuti a provvedere al periodico graduale spostamento dei limiti delle rispettive zone di rispetto, in modo da rimanere inalterate, in rapporto allo sviluppo ediliziale distanze minime previste nell'art. 2 del presente regolamento. Ogni variazione deve essere approvata seguendo la procedura di cui sopra.

Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli-art. 8

Art. 8. La dichiarazione per l'impianto di nuove risaie di cui allo [art. 206 del testo unico delle leggi sanitarie](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art206), deve contenere le indicazioni necessarie alla identificazione del fondo ed essere conforme al modulo di cui all'allegato n. 1. Alla dichiarazione si dovra' allegare una planimetria, di scala non inferiore all'1: 2000 in cui sia riportato, insieme con l'indicazione del fondo, l'altimetria dello stesso e dei terreni circostanti fino agli abitati piu' vicini (comprese le case isolate, gli stabilimenti industriali, ospedali, cimiteri) dei quali dovra' anche essere segnata la rispettiva quota altimetrica. Tale dichiarazione, obbligatoria per i terreni per la prima volta coltivati a riso, deve essere presentata, entro il mese di novembre, al sindaco, il quale ne cura la pubblicazione per otto giorni all'albo pretorio del proprio comune e nei comuni contermini interessati. In via eccezionale e per giustificate contingenze climatiche e culturali, e' consentita la proroga del termine a tutto marzo. Per le risaie da trapianto, il tempo concesso per la presentazione delle dichiarazioni e' portato a tutto maggio.

Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli-art. 9

Art. 9. Entro dieci giorni dalla sua presentazione, la dichiarazione sara' esaminata dal sindaco e quindi, colle relative eventuali osservazioni, trasmessa al medico provinciale (art. 206 del testo unico).

Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli-art. 10

Art. 10. Il medico provinciale, ricevuta dal sindaco la dichiarazione, potra' fare eseguire dalla speciale commissione tecnico-sanitaria ed a carico del dichiarante, tutte le verifiche necessarie ad accertare se siano osservate le disposizioni vigenti in materia, dopo di che rilascera' l'autorizzazione per la risaia, oppure la neghera' seguendo, in questo ultimo caso la procedura indicata dall'[art. 207 del testo unico delle leggi sanitarie](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art207).

Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli-art. 11

Art. 11. Le dichiarazioni di risicoltura saranno iscritte coi relativi provvedimenti, su appositi registri da tenersi dai comuni e dall'ufficio sanitario provinciale, con tutte le indicazioni di autorizzazione ed eventualmente di revoca, secondo il modulo allegato n. 2.

Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli-art. 12

Art. 12. La commissione tecnico-sanitaria di cui agli articoli precedenti viene nominata dal medico provinciale ed e' composta dal medico provinciale che la presiede, da un rappresentante dello ispettorato provinciale dell'agricoltura e da una persona designata dalla camera di commercio, industria ed agricoltura, scelta tra i tecnici competenti in materia di irrigazione.

Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli-art. 13

Art. 13. I distretti irrigui e gli enti locali di irrigazione di concerto con l'amministrazione comunale devono accertare ed i risicoltori devono curare che le acque di irrigazione siano in quantita' sufficienti per ogni appezzamento di terreno, in modo che, mediante la livellazione del suolo e le altre opportune opere, rimanga assicurato nei limiti consentiti dalla coltivazione a riso, un regolare deflusso delle acque e sia evitata la formazione diretta o per infiltrazione, di ristagni o pozzanghere di acqua stagnante. L'ufficio sanitario provinciale potra' disporre, ove il caso lo richieda, opportuni accertamenti in merito all'azione svolta in materia dai predetti organi. Ogni forma di coltivazione a bacino chiuso permanente od a camera di acqua chiusa permanente, e' vietata. All'epoca poi del prosciugamento delle risaie, dovranno tagliarsi con profondi solchi gli argini per dare alle acque pronto e libero scolo nei fossi colatori.

Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli-art. 14

Art. 14. I canali ed i fossi destinati a condurre le acque saranno di portata sufficiente e dovranno essere tenuti mondi dalle, erbe ed espurgati, a cura dei rispettivi concessionari o proprietari, in modo da lasciare sempre libero il corso tanto alle Acque di irrigazione che a quelle di scolo.

Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli-art. 15

Art. 15. Ove nella stessa proprieta' del risicoltore esistessero scavi o terreni depressi, i quali, per infiltrazione delle risaie circostanti, andassero soggetti a sortumi acquei o si convertissero in pozzanghere, stagni o paludi, i proprietari delle risaie dovranno colmarli in modo da impedire tali infiltrazioni o dare i necessari scoli alle acque stagnanti. In caso di inosservanza, sara' vietata la coltivazione a riso dei fondi sopra indicati, secondo le norme dell'[art. 209 del testo unico delle leggi sanitarie](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art209).

Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli-art. 16

Art. 16. Tutte le abitazioni dei cascinali situati in regioni coltivate a risaia e quelle alla periferia dei comuni ove la distanza delle risaie e' minore dei cento metri, oltre a rispondere a tutte le norme di massima in vigore, dovranno presentare in modo speciale i seguenti requisiti: a) il piano terreno rialzato sul fondo circostante, pavimentato e convenientemente prosciugato; b) il cortile e le aree immediatamente adiacenti sistemate in modo da assicurare lo smaltimento delle acque pluviali e di rifiuto; c) le stanze da letto con un'area di almeno mq. 10, una capacita' non inferiore ai 28 mc. per un'altezza media di mt. 2,80; esse saranno munite di soffitto ad incastro ove il tetto non sia bene intavellato; d) tutti gli ambienti interni colorati a calce; e) fornire le finestre delle abitazioni di telaio a vetri e le finestre stesse, nonche' tutte le aperture degli alloggi, di reticelle contro la penetrazione delle zanzare e quindi anche delle mosche; f) le predette abitazioni devono essere fornite inoltre, di luce artificiale in quantita' sufficiente, di cucina con acquaio, di latrine individuali, di acqua per bere e per tutti i servizi.

Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli-art. 17

Art. 17. I dormitori ed abitazioni dei lavoratori avventizi, temporaneamente immigrati per la mondatura e la raccolta del riso, devono rispondere alle seguenti condizioni: a) gli ambienti per uomini adulti devono essere separati da quelli per donne; b) essere sollevati dal terreno, oppure basati sopra terreno bene asciutto e sistemato, in guisa da non permettere ne' la penetrazione dell'acqua nella costruzione ne' il ristagno di essa in una zona del raggio di almeno dieci metri attorno; c) essere costruiti in tutte le loro parti in modo da difendere l'ambiente interno contro gli agenti atmosferici; d) avere aperture sufficienti per ottenere una attiva ventilazione dell'ambiente, ma munite di buone chiusure; e) essere forniti di lampade per la illuminazione notturna ed essere riscaldati durante la stagione fredda; f) avere le aperture difese contro la penetrazione di insetti alati. A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto, una branda o una cuccetta arredata con materasso o saccone, cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti ed inoltre di sedile, attaccapanni e di una mensolina. E' vietato l'uso di letti sovrapposti. La superficie dei dormitori non puo' essere inferiore ai mq. 3,50 per persona. In vicinanza di dormitori oppure facenti corpo con essi, vi devono essere convenienti locali per uso di cucina, di refettorio, latrine adatte, docce e lavandini per la pulizia personale. Per quanto non e' qui previsto si fa riferimento alle norme della [legge 17 marzo 1956, n. 303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-03-17;303). Concimaie: devono essere normalmente situate a distanza non minore di m. 25 dalle abitazioni e dai dormitori nonche' dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile; dovranno essere costruite in conformita' delle norme di cui al decreto prefettizio 26 febbraio 1950. Qualora per difficolta' provenienti dalla ubicazione, non sia possibile mantenere la distanza suddetta, potra' consentirsi, su richiesta degli interessati, che la concimaia venga situata anche a distanza minore.

Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli-art. 18

Art. 18. Nelle localita' nelle quali siano impiegate squadre o compagnie di lavoratori avventizi, temporaneamente immigrati, deve essere destinato un apposito locale di isolamento per i lavoratori colpiti o sospetti di malattie infettive e diffusive. Detto locale dovra' avere la cubatura minima di mc. 60, dovra' essere fornito del necessario arredamento e protetto meccanicamente dalla penetrazione delle zanzare.

Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli-art. 19

Art. 19. Il datore di lavoro e se esso non vi adempie, il proprietario dei fondi coltivati a risaia, ha l'obbligo di fornire acqua la cui potabilita' sia stata accertata con analisi chimico-batteriologica ed in quantita' sufficiente, tanto ai lavoratori stabilmente impiegati per la coltivazione, quanto ai lavoratori avventizi temporaneamente immigrati. La distribuzione dell'acqua potabile ai lavoratori in aperta campagna deve essere fatta con adatti recipienti, puliti, ben chiusi, muniti di rubinetti per l'erogazione; ogni lavoratore dovra' essere fornito di tazzina personale per l'attingimento dell'acqua. Il personale adibito al trasporto dell'acqua, nel caso in cui non vi sia sul posto regolare sistema di approvvigionamento idrico, deve essere vaccinato contro la febbre tifoidea a norma di legge. Se la somministrazione degli alimenti fa parte del compenso di lavoro, il datore di lavoro e' obbligato a fornire sostanze alimentari di buona qualita' e nella quantita' voluta dalle vigenti disposizioni, controllate anche per cottura. Il personale addetto alle cucine deve essere vaccinato contro la febbre tifoidea, a norma di legge.

Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli-art. 20

Art. 20. Il reclutamento delle mondine deve avvenire in base alle norme stabilite dalle disposizioni sulla disciplina del lavoro. Non possono impiegarsi fanciulle minori di 14 anni, le donne in stato di gravidanza, in conformita' delle disposizioni in vigore, e le aventi un'eta' superiore a quella di 65 anni. Le mondine devono presentare un certificato di visita medica rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di provenienza, dal quale risultano esenti non soltanto da malattie trasmissibili ma anche da malattie nervose e costituzionali ed idonee ad attendere, senza danno, regolarmente e proficuamente al lavoro di risaia. Il rilascio di detto certificato va effettuato gratuitamente.

Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli-art. 21

Art. 21. Nei comuni nei quali si verifica la temporanea immigrazione dei lavoratori avventizi per la mondatura e la raccolta del riso, il comune salva diversa regolamentazione della materia, deve, ai sensi dell'[art. 212 del testo unico delle leggi sanitarie](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art212), provvedere all'assistenza medico farmaceutica dei lavoratori stessi. Alla vigilanza sanitaria provvederanno, come per legge, gli ufficiali sanitari e gli incaricati dell'assistenza sanitaria ([art. 215 del testo unico delle leggi sanitarie](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art215)), che ne riferiranno secondo le modalita' che stabilira' l'ufficio sanitario provinciale. Per le spese relative a tale assistenza, si provvedera' secondo le disposizioni di cui al secondo capoverso del predetto art. 212. Quando il servizio anzidetto manchi o sia insufficiente, il medico provinciale provvede d'ufficio e la relativa spesa e' a carico del comune, salvo rivalsa ai sensi dell'art. 212 suindicato. In caso di necessita', l'ufficio sanitario provinciale potra' disporre la somministrazione di chinino o di prodotti similari, ai sensi e con le modalita' degli [articoli 211](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art211) e [316 del testo unico delle leggi sanitarie](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art316).

Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli-art. 22

Art. 22. La durata e la distribuzione dei periodi di riposo nei lavori di risaia sono regolati dai contratti collettivi di lavoro. Il riposo dovra' farsi preferibilmente nelle ore piu' calde del giorno. Alle donne che allattano direttamente i propri bambini per un anno dalla nascita, deve concedersi (ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568, art. 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1953-05-21;568~art16)) un periodo di riposo di due ore durante la giornata lavorativa per provvedere all'allattamento. Detto riposo e' indipendente da quelli previsti nel comma precedente e comporta il diritto delle donne ad uscire dalla azienda e deve considerarsi periodo lavorativo agli effetti della durata e della retribuzione. La tabella dei riposi anche delle allattanti dovra' essere esposta in modo visibile all'ingresso del cascinale e dei dormitori notificati al comune.

Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli-art. 23

Art. 23. Di ogni trasgressione alle norme prescritte dal presente regolamento ed alle vigenti disposizioni sanitarie, come pure della manifestazione eventuale di malattie trasmissibili, i medici incaricati della vigilanza e cura dei lavoratori dovranno fare immediata denuncia all'autorita' sanitaria locale; con l'obbligo per quest'ultima di rimetterla al piu' presto e con le proprie motivate osservazioni, al medico provinciale. In caso di controversia, decidera' il medico provinciale.

Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli-art. 24

Art. 24. Ai sensi dell'[art. 215 del testo unico delle leggi sanitarie](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art215), ferme restando le competenze generiche degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, la vigilanza necessaria ad assicurare la applicazione delle disposizioni del presente regolamento, e' esercitata dall'ufficio sanitario provinciale, dagli ufficiali sanitari e dagli ispettori del lavoro.

Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli-art. 25

Art. 25. Tutte le risaie esistenti entro i limiti della zona di rispetto determinata ai sensi degli articoli 2 e 4 del presente regolamento, devono essere soppresse entro il 31 dicembre dell'anno della approvazione del presente regolamento.

Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli-art. 26

Art. 26. Entro due anni dall'approvazione del presente regolamento, sara' provveduto, a cura degli interessati, all'osservanza delle prescrizioni per quanto riguarda le abitazioni dei lavoratori in risaia. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la sanita' RIPAMONTI

Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli-Allegato

Allegati al regolamento speciale sulla risicoltura della provincia di Vercelli MODELLO N. 1 Parte di provvedimento in formato grafico MODELLO N. 2 Parte di provvedimento in formato grafico

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)