La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per far fronte al disavanzo della gestione 1969, è autorizzata, per la parte non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti di cui al primo comma dell'articolo 71 della legge 28 febbraio 1969, n. 21, oltre che a contrarre mutui, anche obbligazionari, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche ai sensi dei tre ultimi comma del citato articolo, ad emettere direttamente obbligazioni.