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LEGGE 25 febbraio 1971, n. 145

Current text a fecha 1971-04-29

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per far fronte al disavanzo della gestione 1969, è autorizzata, per la parte non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti di cui al primo comma dell'articolo 71 della legge 28 febbraio 1969, n. 21, oltre che a contrarre mutui, anche obbligazionari, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche ai sensi dei tre ultimi comma del citato articolo, ad emettere direttamente obbligazioni.