LEGGE 9 aprile 1971, n. 154
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Ai fini del conferimento delle promozioni per scrutinio ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, relativamente alle vacanze formatesi sino alla data del 31 dicembre 1969, la commissione centrale di scrutinio presso il Ministero di grazia e giustizia, di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e successive modificazioni, può procedere al contemporaneo espletamento di tutti gli scrutini ai quali ciascun funzionario partecipa, formando separate graduatorie per ciascun anno al quale le vacanze si riferiscono. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Catania, addì 9 aprile 1971 SARAGAT COLOMBO Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
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