LEGGE 9 aprile 1971, n. 167
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
In deroga all'articolo 4, lettera a), della legge 21 aprile 1962, n. 181, il contributo determinato a norma dell'articolo 3 della stessa legge sarà stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli esercizi dal 1971 al 1977 nella misura del 13 per cento.
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