LEGGE 31 marzo 1971, n. 201
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Le disposizioni della legge 20 giugno 1966, n. 599, in materia di limitazione della circolazione stradale nelle piccole isole, sono applicabili anche all'isola d'Ischia indipendentemente dalla lunghezza della sua rete stradale extra-urbana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 marzo 1971 SARAGAT COLOMBO - LAURICELLA - MATTEOTTI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
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