LEGGE 6 aprile 1971, n. 203
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 3 miliardi e 946 milioni a reintegro degli stanziamenti relativi all'assistenza e alla cura degli infermi poveri recuperabili affetti da paralisi spastiche infantili e da lussazioni congenite dell'anca, in dipendenza delle maggiori spese accertate in precedenti esercizi.
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