LEGGE 9 aprile 1971, n. 207
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Il termine per l'abrogazione dell'articolo 99 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, fissato dall'articolo unico della legge 2 aprile 1969, n. 151, è prorogato al 31 dicembre 1972. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Catania, addì 9 aprile 1971 SARAGAT COLOMBO - PRETI - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)