LEGGE 9 aprile 1971, n. 207
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Il termine per l'abrogazione dell'articolo 99 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, fissato dall'articolo unico della legge 2 aprile 1969, n. 151, è prorogato al 31 dicembre 1972. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Catania, addì 9 aprile 1971 SARAGAT COLOMBO - PRETI - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.