DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1971, n. 208
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, sugli oli minerali e carburanti, in relazione allo art. 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 170, sui distributori automatici di carburanti e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 327, sulle stazioni di riempimento dei gas di petrolio liquefatti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per l'interno; Decreta:
Articolo unico
E' approvato l'annesso regolamento recante norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti (g.p.l.) per autotrazione.
SARAGAT COLOMBO - RESTIVO
Visto,il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 174. - VALENTINI
Regolamento - art. 1
Art. 1. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 24 OTTOBRE 2003, N. 340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-10-24;340)))
Regolamento - art. 2
Art. 2. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 24 OTTOBRE 2003, N. 340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-10-24;340)))
Regolamento - art. 3
Art. 3. (Caratteristiche e dispositivi del serbatoio) I serbatoi devono essere interrati e provvisti di casse di contenimento in cemento armato. Devono presentare inoltre le seguenti caratteristiche: ((LETTERA ABROGATA DAL [D.P.R. 24 OTTOBRE 2003, N. 340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-10-24;340))). b) idoneo rivestimento contro le corrosioni; c) lunghezza delle tubazioni fisse per il travaso, tra i punti di attacco alle pareti dei serbatoi e quelli immediatamente esterni alle casse di contenimento, non superiore ad un metro. Dev'essere munito infine dei seguenti dispositivi: a) un indicatore di livello del liquido contenuto nel serbatoio, fisso e a segnalazione continua; b) un sistema a pescante fisso per il controllo del livello massimo ammissibile del liquido; c) un sistema costituito da due valvole di sicurezza con possibilita' di esclusione di una sola di esse in caso di controllo o di manutenzione, collegato ad uno scarico in candela; d) una valvola di eccesso di flusso per ciascun punto di attacco delle tubazioni di travaso in fase liquida; e) una valvola di non ritorno al punto di attacco della tubazione di travaso in fase liquida; f) messa a terra con resistenza non superiore a 20 Ohm. La sezione del tubo di scarico in candela di cui alla lettera c) del comma precedente non dev'essere inferiore a quella di scarico della valvola di sicurezza. In caso di piu' valvole collegate al medesimo scarico, la sezione del tubo di scarico dev'essere non inferiore alla somma delle sezioni di scarico delle singole valvole. Lo scarico in candela deve avere la parte terminale a non meno di metri 5 dal piano di calpestio.
Regolamento - art. 4
Art. 4. (Approvazione e collaudo del serbatoio) Il serbatoio deve essere stato sottoposto, e con esito favorevole, al controllo dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione ai sensi del [regio decreto 12 maggio 1927, n. 824](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824) e del [decreto ministeriale 20 agosto 1933 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 dell'8 settembre 1933](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1933-09-08&numeroGazzetta=209).
Regolamento - art. 5
Art. 5. (Cassa di contenimento del serbatoio) Il serbatoio dev'essere collocato entro una cassa di contenimento ed a questa ancorato in modo da resistere ad eventuali spinte idrostatiche. La cassa di contenimento dev'essere costruita in calcestruzzo armato, con intonaco interno in malta cementizia o altri materiali che ne assicurino una equivalente impermeabilita'. Deve inoltre presentare le seguenti caratteristiche: a) bordi superiori con sporgenza da almeno 10 a non piu' di 40 cm. rispetto al livello del terreno circostante; b) dimensioni tali da lasciare uno spazio di almeno 50 cm. fra le pareti e il serbatoio; c) copertura leggera incombustibile per la protezione del serbatoio dagli agenti atmosferici. Gli spazi tra le pareti e il serbatoio devono essere riempiti con sabbia asciutta.
Regolamento - art. 6
Art. 6. (Sistemazione del serbatoio nella cassa di contenimento) Nella cassa di contenimento il serbatoio dev'essere collocato su selle d'appoggio in modo che: a) la generatrice inferiore risulti ad almeno 50 cm. di distanza dal fondo della cassa; b) la generatrice superiore non superi il livello del terreno circostante; c) lo strato di sabbia soprastante il serbatoio abbia lo spessore di almeno 30 cm.
Regolamento - art. 7
Art. 7. (Caratteristiche e requisiti delle pompe) Le pompe adibite al travaso e all'erogazione dei gas di petrolio liquefatti devono essere a perfetta tenuta, in relazione alla natura, chimica e allo stato fisico-chimico dei gas, e resistenti alla pressione di 30 chilogrammi per centimetro quadrato. Tali requisiti devono risultare dal certificato di fabbricazione. La portata e la prevalenza delle pompe devono essere adeguate alle caratteristiche dell'impianto. ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 24 OTTOBRE 2003, N. 340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-10-24;340))).
Regolamento - art. 8
Art. 8. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 24 OTTOBRE 2003, N. 340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-10-24;340)))
Regolamento - art. 9
Art. 9. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 24 OTTOBRE 2003, N. 340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-10-24;340)))
Regolamento - art. 10
Art. 10. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 24 OTTOBRE 2003, N. 340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-10-24;340)))
Regolamento - art. 11
Art. 11. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 24 OTTOBRE 2003, N. 340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-10-24;340)))
Regolamento - art. 12
Art. 12. (Requisiti degli apparecchi di distribuzione) Gli apparecchi di distribuzione (colonnine) devono essere del tipo approvato, ai fini della sicurezza, dal Ministero dello interno. Devono essere collegati elettricamente, a terra con resistenza non superiore a 20 Ohm.
Regolamento - art. 13
Art. 13. (Requisiti delle tubazioni) Le tubazioni rigide di collegamento tra le varie parti dello impianto, nonche' le relative valvole, devono essere di acciaio di qualita' e saldabile; devono essere inoltre resistenti a pressione non inferiore a 40 chilogrammi per centimetro quadrato. Le giunture, quando non siano eseguite mediante saldatura diretta delle tubazioni, devono essere realizzate a mezzo di flange, o appositi giunti, saldate ai rispettivi tubi e aventi le stesse caratteristiche di questi. Sono vietate le giunture dirette delle tubazioni mediante filettatura. Le guarnizioni di tenuta e i bulloni devono essere, per numero, sezione e qualita', idonei per l'impiego in tubazioni destinate al passaggio di gas di petrolio liquefatti. Sia le tubazioni che le giunture devono avere rivestimento protettivo contro l'ossidazione.
Regolamento - art. 14
Art. 14. (Tubazioni di alimentazione degli apparecchi di distribuzione) Le tubazioni di adduzione e di ritorno dei gas di petrolio liquefatti facenti capo agli apparecchi di distribuzione devono essere ancorate alla base degli apparecchi stessi e munite ciascuna di una valvola di eccesso di flusso inserita in adiacenza al punto di ancoraggio. La valvola dev'essere idonea ad impedire la fuoriuscita di liquido o di gas anche in caso di asportazione accidentale dell'apparecchio di distribuzione.
Regolamento - art. 15
Art. 15. (Sistemazione delle tubazioni) Le tubazioni rigide devono essere sistemate in cunicoli in muratura. I cunicoli devono essere: a) internamente rivestiti con malta cementizia o con altri materiali che ne assicurino un'equivalente impermeabilita'; b) riempiti con sabbia asciutta; c) muniti di copertura resistente alle sollecitazioni del traffico soprastante; d) ispezionabili. Le tubazioni possono essere interrate anche non in cunicoli a condizione che: a) siano protette da incamiciatura metallica di diametro maggiore di almeno due centimetri rispetto a quello della tubazione interna; b) le giunture realizzate con flange siano allogate in pozzetti costruiti con le caratteristiche previste per i cunicoli di cui al secondo comma; c) l'incamiciatura sia a perfetta tenuta; d) l'incamiciatura sia dotata, per ciascun tratto compreso tra due flange, di uno sfiato costituito da un tubo con la parte terminale a gomito, munita di reticella tagliafiamma e sita all'altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio.
Regolamento - art. 16
Art. 16. (Dispositivi per il travaso) ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 24 OTTOBRE 2003, N. 340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-10-24;340))). ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 24 OTTOBRE 2003, N. 340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-10-24;340))). ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 24 OTTOBRE 2003, N. 340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-10-24;340))). ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 24 OTTOBRE 2003, N. 340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-10-24;340))). Le tubazioni di cui al primo comma devono essere sottoposte annualmente, a cura del gestore dell'impianto o del proprietario dell'autocisterna, ad una prova idraulica di pressione a 30 atmosfere. La prova deve essere effettuata presso un laboratorio di Stato o di ente pubblico. Il certificato dell'eseguita prova deve essere esibito a richiesta degli addetti al controllo. ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 24 OTTOBRE 2003, N. 340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-10-24;340))). ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 24 OTTOBRE 2003, N. 340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-10-24;340))).
Regolamento - art. 17
Art. 17. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 24 OTTOBRE 2003, N. 340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-10-24;340)))
Regolamento - art. 18
Art. 18. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 24 OTTOBRE 2003, N. 340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-10-24;340)))
Regolamento - art. 19
Art. 19. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 24 OTTOBRE 2003, N. 340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-10-24;340)))
Regolamento - art. 20
Art. 20. (Mezzi antincendi portatili) L'impianto di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti per autotrazione deve essere provvisto di almeno 5 estintori portatili a polvere secca da 12 kg. ciascuno.
Regolamento - art. 21
Art. 21. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 24 OTTOBRE 2003, N. 340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-10-24;340)))
Regolamento - art. 22
Art. 22. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 24 OTTOBRE 2003, N. 340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-10-24;340)))
Regolamento - art. 23
Art. 23. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 24 OTTOBRE 2003, N. 340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-10-24;340)))
Regolamento - art. 24
Art. 24. (Distanze di sicurezza esterne) ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 24 OTTOBRE 2003, N. 340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-10-24;340)))
Regolamento - art. 25
Art. 25. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 24 OTTOBRE 2003, N. 340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-10-24;340)))
Regolamento - art. 26
Art. 26. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 24 OTTOBRE 2003, N. 340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-10-24;340)))
Regolamento - art. 27
Art. 27. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 24 OTTOBRE 2003, N. 340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-10-24;340)))
Regolamento - art. 28
Art. 28. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 24 OTTOBRE 2003, N. 340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-10-24;340)))
Regolamento - art. 29
Art. 29. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 24 OTTOBRE 2003, N. 340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-10-24;340)))
Regolamento - art. 30
Art. 30. (Impianti nell'ambito del demanio marittimo e dei porti) Per gli impianti da installare nell'ambito del demanio marittimo, oltre alle norme del presente decreto, si applicano anche le norme del regolamento per l'esecuzione del [codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327). L'installazione degli impianti in ambito portuale e' subordinata anche al nulla-osta delle autorita' portuali. Per gli impianti che sorgono in prossimita' del demanio marittimo, la circostanza che sono venute a mancare le distanze di sicurezza prescritte dagli articoli 24 e 25 viene accertata, ai sensi degli articoli 26 e 28, anche dall'autorita' marittima. Per gli impianti installati nell'ambito del demanio marittimo, quando, in dipendenza delle sopravvenute circostanze di cui agli articoli 26 e 28, deve procedersi alla loro rimozione, il relativo provvedimento viene emesso previa revoca, da parte dell'amministrazione marittima, dell'atto di concessione.
Regolamento - art. 31
Art. 31. (Norme transitorie) Gli impianti attualmente esistenti in centri abitati, secondo la definizione di cui al primo comma dell'art. 23, devono essere rimossi entro due anni dall'entrata in vigore delle presenti norme. (1) ((2)) Ove tuttavia urgenti ed inderogabili motivi di sicurezza lo richiedano, devono essere rimossi anche prima, appena tali circostanze siano accertate. All'infuori dell'ipotesi di cui ai commi precedenti, gli impianti non conformi alle presenti norme devono adeguarsi alla nuova disciplina entro due anni dalla data della loro entrata in vigore. (1) Tuttavia gli impianti attualmente esistenti in zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano con indice di fabbricabilita' superiore a 3 metri cubi per metro quadrato possono permanere fino a quando l'indice di fabbricazione effettiva non abbia superato tale limite. Inoltre, gli impianti attualmente esistenti, nei quali e' rispettata la distanza di 30 metri tra i vari elementi pericolosi e i fabbricati vicini, sono esentati dall'obbligo di adeguarsi alla distanza di 40 metri di cui all'art. 24, lettera a), sempre che non ostino particolari motivi di sicurezza. Possono permanere altresi' gli impianti per i quali la condizione di cui al primo comma, lettera a) dell'art. 24 sia soddisfatta per un settore di almeno tre quarti e per il restante quarto la stessa condizione sia soddisfatta per un raggio di almeno 30 metri. Il Ministro per l'interno: RESTIVO --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il [D.P.R. 8 novembre 1973, n. 915](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-11-08;915) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per l'attuazione della norma di cui al [primo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-01-12;208~art31-com1), concernente l'obbligo della rimozione degli impianti attualmente esistenti in centri abitati, e' fissato un nuovo termine che scadra' sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto"; ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che " Per l'attuazione della norma di cui al terzo comma dello stesso articolo, concernente l'adeguamento degli impianti attualmente esistenti alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 208, e' fissato un nuovo termine che scadra' due anni dopo l'entrata in vigore del presente decreto". --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il [D.P.R. 16 gennaio 1979, n. 28](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-16;28) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Ai fini della disposizione di cui al [primo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-01-12;208~art31-com1), per "centri abitati" devono intendersi le zone indicate alla lettera a) dell'art. 22 del predetto decreto n. 208, come sostituito dall'art. 2 del presente decreto, e nelle quali la densita' della edificazione esistente nel raggio di duecento metri dal centro del serbatoio sia superiore a tre metri cubi per metro quadrato".
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