DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1971, n. 216

Type DPR
Publication 1971-03-26
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati complessivamente istituiti, per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, settemila posti di assistente ordinario di cui milletrecento per l'anno accademico 1970-71;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1971, n. 58, con il quale, in applicazione della riserva contenuta nell'art. 15 della stessa legge n. 62, sono stati assegnati, per l'anno accademico 1970-71, tre posti di assistente ordinario riservati, per concorso, agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianita' di servizio, per cui il numero dei posti di assistente non vincolati a concorsi riservati, da ripartire per lo stesso anno accademico, e' stato determinato in milleduecentonovantasette unita';

Visto l'art. 18, secondo comma, della citata legge n. 62, concernente la ulteriore riserva di almeno un ventesimo dei posti non vincolati a concorsi riservati per sopperire alle esigenze delle universita', degli istituti d'istruzione universitaria, delle facolta' e scuole nonche' degli istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, con il quale - accantonati ai sensi e per gli effetti del citato secondo comma dell'art. 18, quattrocentoquaranta posti di assistente - il contingente non vincolato disponibile per l'anno accademico 1970-71 e' stato fissato in ottocentocinquantasette posti, dei quali settecentonovantuno ripartiti con il provvedimento stesso;

Considerato che il numero dei posti accantonati ai sensi del piu' volte citato secondo comma dell'art. 18 risulta eccedente alla quota minima fissata, dallo stesso articolo, in un ventesimo dei posti non vincolati a concorsi riservati;

Considerata la opportunita' - in relazione alle esigenze manifestatesi nei diversi atenei - di sciogliere dalla riserva di cui sopra centosettantotto posti cosicche' il contingente dei posti di assistente accantonati in applicazione dello stesso art. 18, secondo comma, viene fissato in duecentosessantadue unita' ed il contingente non vincolato, a disposizione per l'anno accademico 1970-71, viene determinato in milletrentacinque posti - dei quali settecentonovantuno gia' ripartiti con il citato decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971;

Ravvisata la necessita' di procedere, ora all'assegnazione dei restanti duecentoquarantaquattro posti del contingente non riservato;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, con il quale risulta, fra l'altro, assegnato per mero errore materiale un posto di assistente ordinario alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica II della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Napoli anziche' alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica I della stessa facolta' del medesimo ateneo;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

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