LEGGE 28 gennaio 1971, n. 220

Type Legge
Publication 1971-01-28
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sul reciproco riconoscimento delle societa' e persone giuridiche con protocollo, firmata a Bruxelles il 29 febbraio 1968.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 14 della Convenzione stessa.

SARAGAT COLOMBO - MORO - RESTIVO - REALE - PRETI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Convenzione - art. 1

Convenzione sul reciproco riconoscimento delle societa' e persone giuridiche PREAMBOLO Le Alte Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, Desiderose di dare esecuzione alle disposizioni dell'articolo 220 di detto Trattato relative al reciproco riconoscimento delle societa' ai sensi dell'articolo 58, secondo comma, Considerando che e' opportuno conseguire il piu' ampiamente possibile il reciproco riconoscimento delle societa' ai sensi dell'articolo 58, secondo comma, lasciando impregiudicata l'applicazione alle societa' delle altre disposizioni del Trattato, Hanno deciso di stipulare la presente Convenzione relativa al reciproco riconoscimento delle societa' e delle persone giuridiche e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari: Sua Maesta' il Re dei Belgi: sig. Pierre HARMEL, Ministro degli esteri; Il Presidente della Repubblica Federale di Germania: sig. Willy BRANDT, Vicecancelliere, Ministro degli esteri; Il Presidente della Repubblica Francese: sig. Maurice COUVE DE MURVILLE, Ministro degli esteri; Il Presidente della Repubblica italiana: sig. Amintore FANFANI, Ministro degli esteri; Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo: sig. Pierre GREGOIRE, Ministro degli esteri; Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: sig. J.M.A.H. LUNS, Ministro degli esteri; I quali riuniti in seno al Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, Hanno convenuto le disposizioni che seguono: Articolo 1 Sono riconosciute di diritto le societa' civili o commerciali, comprese le societa' cooperative, costituite in conformita' della legge di uno Stato contraente che conferisca loro la capacita' di essere titolari di diritti e di obblighi ed aventi la sede statutaria nei territori cui si applica la presente Convenzione.

Convenzione - art. 2

Articolo 2 Sono inoltre riconosciute di diritto le persone giuridiche di diritto pubblico o privato, diverse dalle societa' di cui all'articolo 1, che rispondono ai requisiti previsti da detto articolo e che, a titolo principale o accessorio, hanno per oggetto un'attivita' economica svolta normalmente dietro remunerazione o che, senza violare la legge in conformita' della quale sono costituite, esercitano di fatto ed in modo continuo una tale attivita'.

Convenzione - art. 3

Articolo 3 Ogni Stato contraente puo' peraltro dichiarare che non applichera' la presente Convenzione alle societa' o persone giuridiche di cui agli articoli 1 e 2 la cui sede effettiva si trovi fuori dei territori cui si applica la presente Convenzione, qualora dette societa' o persone giuridiche non abbiano un legame serio con l'economia di uno di detti territori.

Convenzione - art. 4

Articolo 4 Ogni Stato contraente puo' inoltre dichiarare che applichera' le disposizioni della propria legge che esso considera imperative alle societa' o persone giuridiche di cui agli articoli 1 e 2 la cui sede effettiva si trovi sul suo territorio, nonostante esse siano state costituite conformemente alla legge di un altro Stato contraente. Le disposizioni suppletive della legge dello Stato che ha fatto tale dichiarazione si applicano soltanto in uno dei due seguenti casi: se l'atto costitutivo o lo statuto non vi derogano, eventualmente mediante un riferimento espresso e globale alla legge in conformita' della quale la societa' o persona giuridica si e' costituita, se, in mancanza di tale deroga nell'atto costitutivo, o nello statuto, la societa' o persona giuridica non dimostra di avere effettivamente esercitato la propria attivita' durante un periodo di tempo adeguato nello Stato contraente secondo la legge del quale essa si e' costituita.

Convenzione - art. 5

Articolo 5 Ai fini della presente Convenzione, per sede effettiva delle societa' o persone giuridiche si intende il luogo in cui si trova l'amministrazione centrale delle stesse.

Convenzione - art. 6

Articolo 6 Salva l'applicazione dell'articolo 4, le societa' o persone giuridiche riconosciute in base alla presente Convenzione hanno la capacita' loro conferita dalla legge in conformita' della quale sono costituite.

Convenzione - art. 7

Articolo 7 Lo Stato in cui il riconoscimento e' fatto valere potra' rifiutare a tali societa' o persone giuridiche quei diritti e quelle facolta' che esso non conferisce alle societa' o persone giuridiche di tipo corrispondente soggette alla propria legge. Tuttavia, l'esercizio di tale facolta' non puo' avere l'effetto di privare le suddette societa' o persone giuridiche della capacita' di essere titolari di diritti e di obblighi, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici, e di stare in giudizio. Le societa' o persone giuridiche di cui agli articoli 1 e 2 non possono invocare le limitazioni ai loro diritti e facolta' previste dal presente articolo.

Convenzione - art. 8

Articolo 8 La capacita', i diritti e le facolta' di una societa' riconosciuta in base alla presente Convenzione non potranno essere esclusi o limitati per il solo motivo che la legge in conformita' della quale essa e' costituita non le conferisce la personalita' giuridica.

Convenzione - art. 9

Articolo 9 In ogni Stato contraente la presente Convenzione puo' non essere applicata soltanto quando la societa' o persona giuridica che ne chiede l'applicazione viola, nell'oggetto, negli scopi o nell'attivita' effettivamente esercitata, principi o norme che detto Stato considera di ordine pubblico secondo il diritto internazionale privato. Se la legge in conformita' della quale una societa' si e' costituita ne ammette l'esistenza giuridica anche quando essa abbia un unico socio, la detta societa' non potra' per questo solo motivo essere considerata da uno Stato contraente contraria al suo ordine pubblico secondo il diritto internazionale privato.

Convenzione - art. 10

Articolo 10 Non possono essere considerati di ordine pubblico ai sensi dell'articolo 9 principi o norme contrari alle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunita' Economica Europea.

Convenzione - art. 11

Articolo 11 Nei rapporti tra gli Stati contraenti la presente Convenzione e' applicabile nonostante qualsiasi disposizione contraria, relativa al riconoscimento delle societa' o persone giuridiche, contenuta in altre convenzioni delle quali gli Stati contraenti sono o diverranno parti. Tuttavia, la presente Convenzione non reca pregiudizio: alle norme di diritto interno, alle disposizioni delle convenzioni internazionali, che sono o entreranno in vigore e che prevedono ulteriori ipotesi di riconoscimento od effetti piu' ampi di esso, purche' sia le prime sia i secondi siano compatibili con il Trattato istitutivo della Comunita' Economica Europea.

Convenzione - art. 12

Articolo 12 La presente Convenzione si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, ai dipartimenti francesi d'oltremare, nonche' ai territori francesi d'oltremare. Ogni Stato contraente puo' dichiarare, mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' Europee, che la presente Convenzione si applichera' a quello o a quei paesi o territori designati nella detta dichiarazione di cui esso cura i rapporti internazionali.

Convenzione - art. 13

Articolo 13 La presente Convenzione sara' ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' Europee.

Convenzione - art. 14

Articolo 14 La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procedera' per ultimo a tale formalita'.

Convenzione - art. 15

Articolo 15 Ogni Stato firmatario deve procedere alle dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 al piu' tardi all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica della presente Convenzione. Esse acquistano efficacia a decorrere dal giorno della entrata in vigore della Convenzione stessa. Qualora alla dichiarazione di cui all'articolo 12, secondo comma, si proceda prima o in occasione del deposito del sesto strumento di ratifica della Convenzione, tale dichiarazione acquista efficacia a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore di quest'ultima; qualora tale dichiarazione venga fatta successivamente, essa acquista efficacia a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo al ricevimento della relativa notifica. Ogni Stato contraente puo', in ogni momento, revocare una o entrambe le dichiarazioni fatte in forza degli articoli 3 e 4. Tale revoca acquista efficacia il primo giorno del terzo mese successivo al ricevimento della relativa notifica da parte del Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' Europee. Essa e' definitiva.

Convenzione - art. 16

Articolo 16 Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' Europee notifichera' agli Stati firmatari: a) il deposito di ogni strumento di ratifica; b) la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione; c) le dichiarazioni e le notifiche che gli sono pervenute ai sensi degli articoli 3, 4, 12, secondo comma e 15, secondo comma; d) le date in cui tali dichiarazioni e notifiche acquistano efficacia.

Convenzione - art. 17

Articolo 17 La presente Convenzione e' conclusa per una durata illimitata.

Convenzione - art. 18

Articolo 18 Ogni Stato contraente puo' chiedere la revisione della presente Convenzione. In tal caso, il Presidente del Consiglio delle Comunita' Europee convoca una conferenza di revisione.

Convenzione - art. 19

Articolo 19 La presente Convenzione, redatta in unico esemplare, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese ed in lingua tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositata negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' Europee. Il Segretario Generale provvedera' a trasmettere copia certificata conforme al Governo di ciascuno degli Stati firmatari: Zu URKUND DESSEN haben dic unterzeichneten Bevollmachtigten ihre Unterschrift unter dieses Uebereinkommen gesetzt. EN FOI DE QUOI les plenipotentiaires soussignes ont appose' leur signature au bas de la presente Convention. IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione. TEN BLIJKE WAARVAN de onderscheiden gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld. GESCHEHEN ZU BRÜSSEL am neunundzwanzigsten Februar neunzehnhundertachtundsechzig FAIT A BRUXELLES, le vingt neuf fevrier mil neuf cent soixante huit FATTO A BRUXELLES, addi' ventinove febbraio millenovecentosessantotto GEDAAN TE BRUSSEL, negenentwintig februari negentienhonderd acht en zestig Pour Sa Majeste' le Roi des Belges, Vour Zijne Majesteit de Koning der Belgen, Pierre HARMEL Fur den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Willy BRANDT Pour le President de la Republique Francaise, Maurice COUVE DE MURVILLE Per il Presidente della Repubblica italiana, Amintore FANFANI Pour Son Altesse Royale le Grand-Due de Luxembourg, Pierre GREGOIRE Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, Joseph M.A.H. LUNS

Convenzione - Protocollo

Protocollo All'atto della firma del testo della Convenzione sul reciproco riconoscimento delle societa' e delle persone giuridiche, i plenipotenziari delle Alte Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea hanno redatto il testo delle tre dichiarazioni seguenti:

Convenzione - Dichiarazioni

DICHIARAZIONE COMUNE N. 1 I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica Francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi, Dichiarano che alla "societa' semplice" del diritto italiano ed alla "vennootschap onder firma" del diritto olandese e' applicabile l'articolo 1 della presente Convenzione. DICHIARAZIONE COMUNE N. 2 I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica Francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi, Si dichiarano disposti, nella misura del necessario, e nel quadro degli accordi di associazione, ad avviare negoziati con ogni Stato associato alla Comunita' Economica Europea, ai fini del riconoscimento reciproco delle societa' e persone giuridiche ai sensi degli articoli 1 e 2 di detta Convenzione. DICHIARAZIONE COMUNE N. 3 I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica Francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi, Desiderosi di garantire un'applicazione quanto piu' possibile efficace delle disposizioni di detta Convenzione, Solleciti di evitare che divergenze d'interpretazione pregiudichino il carattere unitario della Convenzione, Si dichiarano disposti a studiare i mezzi che consentano loro di raggiungere tali obiettivi, in particolare mediante l'esame della possibilita' di conferire alcune competenze alla Corte di Giustizia delle Comunita' Europee, ed a negoziare eventualmente un accordo in tal senso. Zu URKUND DESSEN haben dic unterzeichneten Bevollmachtigten ihre Unterschrift unter dieses Protokoll gesetzt. EN FOI DE QUOI les plenipotentiaires soussignes ont appose' leur signature au bas du present Protocole. IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. TEN BLIJKE WAARVAN do ondergescheiden gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol bebben gesteld. GESCHEHEN ZU BRUSSEL am neunufidzwanzigsten Februar neunzehnhundertachtundsechzig FAIT A BRUXELLES, le vingt neuf fevrier mil neuf cent soixante huit FATTO A BRUXELLES, addi' ventinove febbraio mille novecento sessantotto GEDAAN TE BRUSSEL, negenentwintig februari negentienhonderd acht en zestig Pour Sa Majeste' le Roi des Belges, Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen, Pierre HARMEL Fuer den Prdsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Willy BRANDT Pour le President de la Republique Francaise, Maurice COUVE DE MURVILLE Per il Presidente della Repubblica italiana, Amintore FANFANI Pour Son Altesse Royale le Grand-Due de Luxembourg, Pierre GREGOIRE Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, Joseph M.A.H. LUNs Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MORO

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