LEGGE 28 gennaio 1971, n. 222

Type Legge
Publication 1971-01-28
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea (n. 63) relativa alla soppressione della legalizzazione degli atti formati da agenti diplomatici o consolari, adottata a Londra il 7 giugno 1968.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 6 della Convenzione stessa.

SARAGAT COLOMBO - MORO

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Convention

European Convention on the abolition of legalisation of documents executed by diplomatic agents or consular officers. Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione degli atti redatti dai rappresentanti diplomatici o consolari. (N. 63 della serie dei trattati del Consiglio d'Europa) Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione; Considerato che scopo del Consiglio d'Europa e' la realizzazione di una piu' stretta unione fra gli Stati membri; Considerato che i rapporti fra gli Stati membri, come pure i rapporti fra i loro rappresentanti diplomatici o consolari, sono sempre piu' fondati sulla reciproca fiducia; Considerato che la soppressione della legalizzazione tende a rafforzare i vincoli fra gli Stati membri, permettendo l'utilizzazione di documenti stranieri allo stesso titolo di quelli emanati dalle autorita' nazionali; Convinti della necessita' di rinunciare all'esigenza della legalizzazione degli atti redatti dai loro rappresentanti diplomatici o consolari; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 La legalizzazione, ai sensi della presente Convenzione, indica unicamente la formalita' necessaria ad attestare l'autenticita' della firma apposta sull'atto, le funzioni in virtu' delle quali la persona ha firmato l'atto e, se del caso, l'autenticita' del sigillo o del bollo di cui il documento e' munito.

Convenzione - art. 2

Articolo 2 1. La presente Convenzione si applica agli atti redatti ufficialmente dai rappresentanti diplomatici o consolari di una Parte Contraente, nell'esercizio delle loro funzioni sul territorio di qualsiasi Stato, e che devono essere esibiti: a) sul territorio di un'altra Parte Contraente, oppure b) ai rappresentanti diplomatici o consolari di un'altra Parte Contraente, esercitanti le loro funzioni sul territorio di uno Stato non aderente alla presente Convenzione. 2. Essa si applica inoltre alle dichiarazioni ufficiali, quali le citazioni relative alla registrazione, l'attestazione che il documento esisteva ad una certa data, l'autenticazione delle firme apposte dai rappresentanti diplomatici o consolari a documenti diversi da quelli considerati nel paragrafo precedente.

Convenzione - art. 3

Articolo 3 Ogni Parte Contraente dispensa dalla legalizzazione tutti gli atti ai quali si applica la presente Convenzione.

Convenzione - art. 4

Articolo 4 1. Ogni Parte Contraente adottera' i provvedimenti necessari ad evitare che le proprie autorita' procedano alla legalizzazione nei casi in cui la presente Convenzione ne prescriva invece la soppressione. 2. Essa accertera', se necessario, la verifica dell'autenticita' degli atti ai quali si applica la presente Convenzione. Tale verifica non comportera' alcun pagamento di tasse o spese e verra' compiuta nel piu' breve tempo possibile.

Convenzione - art. 5

Articolo 5. La presente Convenzione prevarra', nei rapporti fra le Parti Contraenti, sulle clausole di tutti i trattati, convenzioni od accordi che prevedono, o prevederanno in futuro la legalizzazione dell'autenticita' della firma di un rappresentante diplomatico o consolare, le funzioni in virtu' delle quali egli ha firmato l'atto e, ove occorra, l'autenticita' del sigillo o del bollo di cui e' munito il documento.

Convenzione - art. 6

Articolo 6. 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sara' sottoposta a ratifica o ad accettazione. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data in cui Verra' depositato il terzo strumento di ratifica o di accettazione. 3. Essa entrera' in vigore per ogni altro Stato che la ratifichi o l'accetti successivamente, tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica o di accettazione.

Convenzione - art. 7

Articolo 7. 1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare qualunque Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione. 2. L'adesione avverra' mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avra' efficacia tre mesi dopo la data di tale deposito.

Convenzione - art. 8

Articolo 8 1. Ogni Parte Contraente potra', all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, indicare il territorio o i territori ai quali si applichera' la presente Convenzione. 2. Ogni Parte Contraente potra', all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o in qualunque altra data successiva, estendere l'applicazione della presente Convenzione, mediante una dichiarazione da indirizzare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio che sia indicato nella dichiarazione stessa, e di chi essa cura le relazioni internazionali per il quale sia abilitata alla stipulazione. 3. Ogni dichiarazione che sia stata fatta in virtu' del paragrafo precedente potra', per quel che riguarda qualsiasi territorio citato in tale dichiarazione, essere ritirata alle condizioni previste dall'articolo 9 della presente Convenzione.

Convenzione - art. 9

Articolo 9 1. La presente Convenzione restera' in vigore a tempo indeterminato. 2. Ogni Parte Contraente, per quel che la riguarda, potra' denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 3. Tale denuncia avra' efficacia sei mesi dopo la data in cui il Segretario Generale ne avra' ricevuto notifica.

Convenzione - art. 10

Articolo 10 Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio e ad ogni altro Stato che aderisca alla presente Convenzione: a) ogni firma; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione; c) ogni data di entrata ii vigore della presente Convenzione; d) ogni dichiarazione ricevuta in base alle disposizioni dell'articolo 8; e) ogni notifica ricevuta in base alle disposizioni dell'articolo 9 e la data a partire dalla quale la denuncia avra' efficacia. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO A LONDRA, il 7 giugno 1968, nelle lingue Francese ed Inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari ed aderenti. Per il Governo della Repubblica d'Austria: Per il Governo del Regno del Belgio: Per il Governo della Repubblica di Cipro: Per il Governo del Regno di Danimarca: Per il Governo della Repubblica francese: Henri BLIN Per il Governo della Repubblica Federale di Germania: Gustav HEINEMANN Per il Governo del Regno di Grecia: K. KALABOKIAS Per il Governo della Repubblica islandese: Per il Governo d'Irlanda: Per il Governo della Repubblica italiana: Per il Governo del Granducato di Lussemburgo: J. DUPONG Per il Governo di Malta: Tommaso CARUANA DEMAJO Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi: Per il Governo del Regno di Norvegia: Per il Governo del Regno di Svezia: Herman KLING Per il Governo della Confederazione elvetica: L. von MOOS Per il Governo della Repubblica turca: Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna d'Irlanda del Nord: GARDINER C. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MORO

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