DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1971, n. 228
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238; Visti lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' presso il Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena, approvato con proprio decreto del 7 dicembre 1958, n. 1109 e modificato con propri decreti del 6 novembre 1960, n. 1603, del 18 febbraio 1961, n. 113, del 29 marzo 1962, n. 260, del 12 dicembre 1966, n. 1256 e del 9 luglio 1967; n. 722; Vista la deliberazione adottata dalla deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena in data 27 maggio 1969; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Il secondo comma dell'art. 4 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica, utilita' presso il Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico esercente il credito fondiario, e' modificato come segue: "Il fondo di dotazione e' costituito dalla somma di L. 2.000.000.000 assegnata dal Monte dei Paschi di Siena".
SARAGAT FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 185. - VALENTINI
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