LEGGE 5 giugno 1871, n. 256

Type Legge
Publication 1871-06-05
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 23 della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, istitutiva dell'albo dei consulenti del lavoro;

Vista la deliberazione del 28 agosto 1968 con la quale il Consiglio nazionale consulenti del lavoro ha determinato, su proposta dei consigli provinciali degli albi dei consulenti del lavoro, la misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio dell'attivita' di consulenza del lavoro, di cui all'art. 14, lettera d) ed all'art. 23, lettera b) della citata legge n. 1081;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del 29 agosto 1970, con la quale il Consiglio nazionale consulenti del lavoro ha sostituito la precedente deliberazione del 28 agosto 1968, adeguandola ai rilievi formulati dal Consiglio di Stato nel parere espresso nell'adunanza generale del 9 luglio 1970;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

E' approvata la deliberazione del 29 agosto 1970, annessa al presente decreto, con la quale il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha determinato la misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio dell'attivita' di consulente del lavoro.

SARAGAT DONAT-CATTIN

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 maggio 1971

Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 204. - VALENTINI

Estratto del verbale

Estratto del verbale della riunione del Consiglio nazionale del 29 agosto 1970 (Reg. Verb. Vol. III, pagg. 26-27) (Omissis). Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, riunito in Roma il 29 agosto 1970; Visti gli articoli 14, lettera d) e 23, lettera b) della legge 12 ottobre 1964, n. 1081; Viste le proposte dei consigli provinciali; Vista la deliberazione del 27 febbraio 1966, con la quale e' stata determinata la misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'attivita' di consulenza; Visti i rilievi formulati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con nota 6-RL prot. n. 30657/ Con-F del 2 agosto 1968; Vista la deliberazione di adeguamento ai rilievi ministeriali del 28 agosto 1968; Visti i rilievi formulati dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 9 luglio 1970; Considerata l'opportunita' di adeguare la deliberazione del 28 agosto 1968 ai rilievi del Consiglio di Stato; Delibera: Sono determinate nel testo allegato le misure delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'attivita' di consulenza. (Omissis). Il presidente: ORSINI Il segretario: FRASCONI Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale DONAT-CATTIN

Norme sulle spettanze dovute ai consulenti del lavoro-art. 1

Norme per la determinazione e tariffe della misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro Art. 1. Destinatari e limiti territoriali Le presenti norme ed i compensi previsti dalle tabelle allegate A, B, C, D si applicano agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro in lutto il territorio dello Stato.

Norme sulle spettanze dovute ai consulenti del lavoro-art. 2

Art. 2. Classificazione dei compensi I compensi si distinguono in indennita' ed onorari. Le indennita' spettano per le assenze dallo studio e per gli accessi in occasione delle prestazioni di consulenza. Gli onorari sono fissi, variabili e commisurati al tempo.

Norme sulle spettanze dovute ai consulenti del lavoro-art. 3

Art. 3. Applicazione delle tariffe Le tabelle allegate indicano la misura minima e massima degli onorari variabili e si applicano con riguardo al valore, alla complessita', all'urgenza, al tempo ed al luogo della prestazione. Quando nelle tabelle e' indicata una unica misura, questa corrisponde alla misura minima dell'onorario e quella massima si ottiene con l'aumento di un terzo. Gli onorari commisurati al tempo sono dovuti in base alle vacanze di un'ora o frazione di ora. Il consulente deve essere compensato a vacazione per il tempo impiegato per recarsi presso il cliente o altrove nell'interesse dello stesso e per quello comunque impiegato in occasione delle prestazioni per cause da lui non dipendenti.

Norme sulle spettanze dovute ai consulenti del lavoro-art. 4

Art. 4. Aumenti e riduzioni Gli onorari per prestazioni di eccezionale importanza, complessita' e difficolta' possono essere aumentati fino al doppio. Gli onorari sono aumentati nei casi di urgenza della prestazione del venti per cento. Le misure minime degli onorari dovuti dalle aziende operanti in zone dichiarate depresse o sottosviluppate a norma delle vigenti disposizioni di legge possono essere ridotte fino al quindici per cento. Gli onorari commisurati al tempo previsti come integrativi di quelli fissi o variabili sono ridotti alla meta'. I compensi previsti dalle tabelle allegate sono ridotti fino al dieci per cento se le prestazioni consistono nel controllo, in suggerimenti o nell'impostazione dell'attivita' prevista dall'art. 2 della legge.

Norme sulle spettanze dovute ai consulenti del lavoro-art. 5

Art. 5. Inderogabilita' delle tariffe Le misure minime dei compensi previste dalle tabelle allegate sono inderogabili, salvo quanto stabilito dall'articolo precedente.

Norme sulle spettanze dovute ai consulenti del lavoro-art. 6

Art. 6. Valore della prestazione Il valore della prestazione, se non e' indicato specificamente nelle voci delle tabelle allegate o non e' determinato di comune accordo dal consulente del lavoro e dal cliente, e' commisurato a quello del suo oggetto. Se il valore non e' determinabile si applica la misura massima prevista per ciascuna prestazione dall'apposita voce delle tabelle allegate. Se una prestazione non e' prevista da nessuna delle presenti disposizioni e dalle voci delle tabelle allegate, gli onorari sono determinati con riguardo alle disposizioni ed alle voci che regolano prestazioni simili o analoghe.

Norme sulle spettanze dovute ai consulenti del lavoro-art. 7

Art. 7. Concorso di attivita' Il consulente del lavoro ha diritto alle spettanze secondo le tabelle allegate anche quando concorre all'attivita' di altri professionisti. Sono dovuti, per gli incarichi affidati collegialmente a piu' consulenti del lavoro, compensi globali nella misura di quelli spettanti ad uno solo aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio.

Norme sulle spettanze dovute ai consulenti del lavoro-art. 8

Art. 8. Pluralita' di clienti I compensi sono ridotti in misura dal trenta al cinquanta per cento nei confronti di ciascun cliente per prestazioni identiche rese a piu' clienti che abbiano conferito congiuntamente il relativo incarico, esclusi gli onorari previsti dall'allegata tabella "D".

Norme sulle spettanze dovute ai consulenti del lavoro-art. 9

Art. 9. Prestazioni parziali Sono dovuti, per le prestazioni parziali perche' non portate a termine o iniziate da altri consulenti del lavoro, i compensi corrispondenti alla opera prestata ed al lavoro di preparazione o di nuova impostazione eventualmente svolto.

Norme sulle spettanze dovute ai consulenti del lavoro-art. 10

Art. 10. Rimborso spese E' dovuto al consulente del lavoro il rimborso delle spese sostenute per le sue prestazioni e risultanti in quanto possibile da apposita documentazione. Le spese di scritturazione sono rimborsate nella misura di lire cento per ogni facciata dell'originale e di lire cinquanta per ogni copia. Le spese di viaggio sono rimborsate secondo le tariffe di prima classe del servizio pubblico di trasporto usato o nella misura di lire cinquanta per chilometro sulle strade ordinarie con autoveicolo proprio, oltre all'aumento del venticinque per cento per rimborso delle spese accessorie. L'importo delle spese di soggiorno e vitto e' aumentato del dieci per cento per rimborso delle piccole spese accessorie oppure esso e' commisurato presuntivamente a lire 4.500 per ogni giorno dalle ore 6 alle ore 22 ed a lire 3.500 per ogni notte dalle ore 22 alle ore 6 o frazione di essi. Le spese generali di studio sono rimborsate nella misura del dieci o del quindici per cento dell'importo totale dei compensi dovuti, a seconda che il consulente del lavoro eserciti la propria attivita' in un comune con popolazione inferiore o superiore a duecentomila abitanti.

Norme sulle spettanze dovute ai consulenti del lavoro-art. 11

Art. 11. Anticipi e acconti Il consulente del lavoro ha facolta' di richiedere anche in piu' volte anticipi per le spese occorrenti ed acconti sui compensi con riguardo alla durata dell'incarico ed alle spese prevedibili. Il consulente del lavoro, al quale non siano pagati gli anticipi per spese effettivamente sostenute o gli acconti richiesti in misura congrua, ha facolta' di rinunziare all'incarico, dandone comunicazione scritta con lettera raccomandata al cliente non prima di dieci giorni dalla richiesta.

Norme sulle spettanze dovute ai consulenti del lavoro-art. 12

Art. 12. Sostituti ed ausiliari Sono a carico del consulente del lavoro gli onorari variabili dovuti ai sostituti o ausiliari, di cui egli si avvale a norma dell'[art. 2232 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2232). Il cliente e' tenuto a rimborsare le spese sostenute ed a pagare le indennita' relative a ciascuna prestazione, nonche' ad aumentare del trenta per cento per ogni collaborazione gli onorari commisurati al tempo dovuti al consulente del lavoro.

Norme sulle spettanze dovute ai consulenti del lavoro-art. 13

Art. 13. Cumulabilita' Le spese, le indennita' e gli onorari previsti dalle tabelle allegate sono cumulabili tra loro, se non diversamente stabilito.

Norme sulle spettanze dovute ai consulenti del lavoro-art. 14

Art. 14. Specifiche Il consulente del lavoro deve rilasciare al cliente la specifica delle proprie spettanze munita del timbro personale e recante la indicazione delle spese sostenute, delle indennita' e degli onorari per se' e per gli eventuali sostituti ed ausiliari. Il consiglio provinciale dei consulenti del lavoro vigila sulla conformita' alle presenti norme ed alle tabelle allegate delle specifiche rilasciate dagli iscritti all'albo. Esso puo' richiedere agli interessati copia delle specifiche per giustificati motivi da indicare nelle richieste.

Norme sulle spettanze dovute ai consulenti del lavoro-art. 15

Art. 15. Disposizione transitoria I compensi per le prestazioni anteriori alla data di entrata in vigore delle presenti norme e delle tabelle allegate e quelle ancora in corso completate entro i tre mesi successivi sono regolati dalle convenzioni tra le parti.

Norme sulle spettanze dovute ai consulenti del lavoro-Tabelle

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