LEGGE 28 gennaio 1971, n. 267
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrati e all'estradizione conclusa a Roma n. 15 novembre 1967.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 48 della convenzione stessa.
SARAGAT COLOMBO - MORO - RESTIVO - REALE - GAVA
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Convenzione - art. 1
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA TUNISINA desiderosi di mantenere e rafforzare i legami che uniscono i due Paesi ed in particolare di regolare i rapporti tra i due Paesi nel campo della cooperazione giudiziaria, hanno convenuto di concludere una Convenzione ed hanno designato a tal fine come loro Plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: l'On. Prof. Amintore FANFANI, Ministro per gli Affari Esteri, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA TUNISINA: Il Signor Mongi SLIM, Ministro della Giustizia. I Plenipotenziari dopo essersi scambiati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono: Articolo 1 I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti godranno sul territorio dell'altra Parte dello stesso trattamento dei nazionali in materia giudiziaria. Essi avranno a tale scopo libero e facile accesso ai tribunali e potranno stare in giudizio alle stesse condizioni e con le stesse forme dei nazionali.
Convenzione - art. 2
Articolo 2 Non potra' essere imposto ai cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti, ne' cauzione ne' deposito sotto qualsiasi denominazione, a motivo sia della loro qualita' di stranieri, sia della mancanza di domicilio o residenza nel Paese. Il comma precedente si applica alle persone giuridiche costituite o a quelle la cui attivita' e' autorizzata secondo le leggi di ciascuna delle Alte Parti Contraenti.
Convenzione - art. 3
TITOLO II ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE Capitolo I RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE Articolo 3 In materia civile e commerciale le sentenze rese dalle autorita' giurisdizionali in Italia o in Tunisia hanno l'efficacia di cosa giudicata sul territorio dell'altro Paese, se esse rispondono alle condizioni seguenti: a) la decisione sia stata pronunciata da una giurisdizione competente ai sensi dell'articolo 4 della presente Convenzione, salvo rinuncia espressa degli interessati a tale giurisdizione nei limiti in cui tale rinuncia e' ammessa; b) la parte soccombente sia comparsa o sia stata regolarmente citata. Tuttavia, nel caso in cui la parte soccombente non si trovi nel territorio dello Stato nel quale la decisione e' pronunciata, il termine di comparizione non dovra' essere inferiore a novanta (90) giorni; c) la decisione abbia acquistato l'efficacia di cosa giudicata secondo la legge del Paese in cui e' stata pronunciata; d) la decisione non contenga niente che sia contrario all'ordine pubblico del Paese nel quale la sua esecuzione e' richiesta; inoltre non sia contraria a una decisione giudiziaria pronunciata in detto Paese e possieda nei confronti di quest'ultimo l'autorita' di cosa giudicata; e) nessuna giurisdizione dello Stato richiesto sia stata investita da una istanza fra le stesse parti e sul medesimo oggetto anteriormente alla introduzione della domanda avanti alla giurisdizione che ha pronunciato la decisione di cui si chiede l'esecuzione.
Convenzione - art. 4
Articolo 4 La competenza dell'autorita' giurisdizionale dello Stato, nel quale la decisione e' stata pronunciata, e' fondata ai sensi dell'articolo precedente nei casi seguenti: 1) quando, trattandosi di un'azione personale o mobiliare, il convenuto, o uno dei convenuti, nel caso di indivisibilita' dell'azione, era domiciliato o residente nel detto Stato al momento della notificazione dell'atto introduttivo della domanda; 2) quando il convenuto, avendo uno stabilimento commerciale o industriale o una succursale nello Stato dove la decisione e' stata pronunciata, vi era stato citato per una controversia attinente all'esercizio dello stabilimento o della succursale; 3) quando si tratta di una domanda riconvenzionale connessa alla domanda principale o alle eccezioni opposte a quest'ultima; 4) quando si tratta di una controversia concernente lo stato, la capacita' o i rapporti di famiglia tra cittadini dello Stato in cui la decisione e' stata pronunciata; 5) quando si tratta di una controversia concernente la successione di un cittadino dello Stato in cui la decisione e' stata pronunciata o una successione aperta nel detto Stato; 6) quando si tratta di una controversia avente per oggetto beni situati nello Stato in cui la decisione e' stata pronunciata; 7) quando si tratta di domanda concernente obbligazioni sorte o da eseguirsi nel territorio dello Stato in cui la decisione e' stata pronunciata; 8) in ogni altro caso in cui la competenza e' prevista da altra convenzione in vigore fra i due Stati contraenti od e' fondata secondo le regole sulla competenza giudiziaria internazionale ammesse dalla legislazione dello Stato in cui la decisione e' fatta valere. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle decisioni concernenti controversie per le quali il diritto dello Stato richiesto riconosce come esclusivamente competenti le proprie giurisdizioni o quelle di un terzo Stato.
Convenzione - art. 5
Articolo 5 Le decisioni di cui all'articolo precedente non possono dar luogo ad alcuna esecuzione forzata da parte delle autorita' dell'altro Paese, ne' essere oggetto da parte di dette autorita' di alcuna pubblica formalita' quali l'iscrizione o la trascrizione o la rettifica sui pubblici registri se non dopo che siano state dichiarato esecutive. Le decisioni delle autorita' giurisdizionali di uno dei due Stati dichiarate esecutive nel territorio dell'altro Stato daranno luogo sia ad ipoteca giudiziale sia a privilegio speciale conformemente alla legge nazionale di questo Stato.
Convenzione - art. 6
Articolo 6 L'exequatur e' concesso dall'autorita' competente secondo la legge del Paese in cui e' richiesto su domanda di una qualsiasi parte interessata. La procedura per una domanda di exequatur e' stabilita dalla legge del Paese in cui l'esecuzione e' richiesta.
Convenzione - art. 7
Articolo 7 La giurisdizione competente si limita a verificare se la decisione di cui e' richiesto l'exequatur soddisfi le condizioni previste dagli articoli precedenti per godere della forza di cosa giudicata. Essa procede d'ufficio a tale esame e deve farne constare il risultato nella decisione. Concedendo l'exequatur la giurisdizione competente ordina, ove occorra, le misure necessarie affinche' la decisione straniera riceva la stessa pubblicita' come se fosse stata pronunciata nel Paese nel quale e' dichiarata esecutiva. L'exequatur puo' essere concesso parzialmente per l'uno o l'altro soltanto dei capi della decisione straniera.
Convenzione - art. 8
Articolo 8 La decisione di esecutorieta' ha effetto fra tutte le parti che hanno fatto istanza per l'exequatur e su tutta l'estensione del territorio dello Stato richiesto. Essa consente alla sentenza resa esecutiva di produrre, a partire dalla data di concessione dell'exequatur e relativamente alle misure di esecuzione, gli stessi effetti come se fosse stata pronunciata dal tribunale che ha concesso l'exequatur alla data della concessione di questo.
Convenzione - art. 9
Articolo 9 La parte che invoca l'autorita' di una decisione giudiziaria o che ne domanda l'esecuzione deve produrre: a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per la sua autenticita'; b) l'originale o la copia autenticata dell'atto di notifica della decisione; c) un documento certificante che la decisione e' passata in forza di cosa giudicata; d) una copia autentica della citazione regolarmente notificata al contumace; e) una traduzione di tutti gli atti sopra menzionati, certificata conforme secondo le norme stabilite dalle leggi dello Stato richiedente.
Convenzione - art. 10
Articolo 10 Le sentenze arbitrali pronunciate validamente in uno dei due Paesi sono riconosciute nell'altro Paese e possono esservi dichiarate esecutive se soddisfano alle condizioni dell'art. 3 nella misura in cui tali condizioni sono applicabili. L'esecuzione e' concessa nelle forme previste agli articoli precedenti.
Convenzione - art. 11
Articolo 11 Le transazioni avanti le autorita' giudiziarie competenti ai sensi della presente Convenzione, che emanano da uno dei due Stati Contraenti sono dichiarate esecutive nell'altro dopo la verifica che la transazione ha forza esecutiva nello Stato da cui essa emana e che non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico.
Convenzione - art. 12
Articolo 12 I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti saranno ammessi nel territorio dell'altra al beneficio dell'assistenza giudiziaria alla pari dei nazionali stessi, purche' si conformino alla legge del Paese nel quale l'assistenza sara' domandata.
Convenzione - art. 13
Articolo 13 Il certificato di poverta' sara' rilasciato al richiedente dalle autorita' del luogo di residenza abituale se esso risiede nel territorio di uno dei due Paesi. Tale certificato sara' rilasciato dall'autorita' diplomatica o consolare del suo Paese, territorialmente competente, se l'interessato risiede in un Paese terzo. Qualora l'interessato risieda nel Paese in cui la domanda e' presentata, potranno essere assunte informazioni, a titolo complementare, presso le autorita' del Paese di cui egli e' cittadino.
Convenzione - art. 14
Articolo 14 Le Alte Parti Contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, secondo le regole e alle condizioni determinate dagli articoli seguenti e le regole di procedura del loro diritto interno, gli individui i quali, trovandosi nel territorio di uno dei due Stati, sono perseguiti o condannati dalle autorita' giudiziarie dell'altro Stato.
Convenzione - art. 15
Articolo 15 Le Alte Parti Contraenti non concederanno l'estradizione dei propri cittadini. La qualita' di cittadino si accertera' al momento della domanda di estradizione. Tuttavia, la Parte richiesta si impegna, nella misura in cui essa ha competenza a giudicarli, a fare perseguire i propri cittadini che avranno commesso nel territorio dell'altro Stato infrazioni punite come crimine o delitto nei due Stati, allorche' l'altra Parte inviera' per via diplomatica una domanda di azione penale corredata da fascicoli, documenti, oggetti e informazioni in suo possesso. La Parte richiedente sara' informata del seguito che sara' dato alla domanda.
Convenzione - art. 16
Articolo 16 Saranno sottoposti ad estradizione: 1) gli individui che sono perseguiti per crimini o delitti puniti dalle leggi delle Parti Contraenti con una pena restrittiva della liberta' di almeno un anno; 2) gli individui che sono condannati, in contraddittorio o in contumacia dai tribunali dello Stato richiedente per crimini o delitti puniti dalla legge dello Stato richiesto, a una pena restrittiva della liberta' di almeno sei mesi.
Convenzione - art. 17
Articolo 17 L'estradizione non sara' concessa se l'infrazione per la quale e' domandata e' considerata dalla Parte richiesta come una infrazione politica, o come una infrazione connessa a tale infrazione. Per l'applicazione della presente Convenzione, l'attentato alla vita del Capo dello Stato di uno dei due Paesi o di un membro della sua famiglia non sara' considerato come infrazione politica.
Convenzione - art. 18
Articolo 18 L'estradizione potra' non essere concessa se l'infrazione per la quale e' richiesta consiste unicamente nella violazione di obblighi militari.
Convenzione - art. 19
Articolo 19 In materia di tasse e imposte, di dogana, di cambio, l'estradizione sara' concessa soltanto nella misura in cui sara' stato cosi' deciso con semplice scambio di lettere per ogni infrazione o categoria di infrazioni espressamente indicata.
Convenzione - art. 20
Articolo 20 L'estradizione sara' rifiutata: a) se le infrazioni a motivo delle quali essa e' domandata sono state commesse nello Stato richiesto; b) se le infrazioni sono state giudicate definitivamente nello Stato richiesto; c) se la prescrizione dell'azione o della pena si e' verificata secondo la legislazione dello Stato richiedente o dello Stato richiesto al momento del ricevimento della domanda da parte dello Stato richiesto; d) se le infrazioni sono state commesse fuori dal territorio dello Stato richiedente da uno straniero, e la legislazione del Paese richiesto non autorizza l'azione penale per le stesse infrazioni commesse da uno straniero fuori del suo territorio. La estradizione potra' essere rifiutata se le infrazioni sono oggetto di azioni penali nello Stato richiesto o sono state giudicate in uno Stato terzo.
Convenzione - art. 21
Articolo 21 La domanda di estradizione sara' inviata per via diplomatica. Essa sara' accompagnata dall'originale o dalla copia autentica sia di una decisione di condanna esecutiva, sia di un mandato di arresto o di ogni altro atto che abbia la medesima forza e sia emanato nelle forme prescritte dalla legge dello Stato richiedente. Le circostanze dei fatti per i quali l'estradizione e' richiesta, il tempo e il luogo dove questi sono stati commessi, la qualificazione giuridica e i riferimenti alle disposizioni di legge che sono ad essi applicabili, saranno indicati il piu' esattamente possibile. Vi sara' inoltre allegata una copia delle disposizioni di legge applicabili nonche', nei limiti del possibile, i connotati dell'individuo reclamato e ogni indicazione idonea a determinare la sua identita'. Quando si tratti di imputato vi sara' inoltre allegato l'originale o la copia autentica delle deposizioni dei testimoni e delle dichiarazioni degli esperti ricevute o meno sotto giuramento da un magistrato o da un ufficiale di polizia giudiziaria. In tal caso l'estradizione avra' luogo solamente se, secondo le autorita' dello Stato richiesto, esistono delle prove sufficienti che avrebbero giustificato il rinvio a giudizio dell'individuo se il delitto fosse stato commesso sul territorio dello Stato richiesto.
Convenzione - art. 22
Articolo 22 In caso di urgenza, a richiesta delle autorita' competenti dello Stato richiedente, si procedera' all'arresto provvisorio in attesa dell'arrivo della domanda di estradizione e dei documenti menzionati al secondo comma dell'articolo 21. La domanda di arresto provvisorio sara' trasmessa alle autorita' competenti dello Stato richiesto sia direttamente per via postale o telegrafica, sia per tramite dell'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (Interpol), sia con ogni altro mezzo, a condizione che ne rimanga una traccia scritta; essa sara' nello stesso tempo confermata per via diplomatica; essa dovra' menzionare l'esistenza di uno dei documenti previsti al secondo comma dell'articolo 21 e in essa dovra' essere manifestata l'intenzione di inviare una domanda di estradizione; essa menzionera' l'infrazione per la quale l'estradizione e' richiesta, il tempo e il luogo dove questa e' stata commessa, nonche' i connotati, piu' precisi possibile, dell'individuo reclamato. L'autorita' richiedente sara' informata, senza indugio, del seguito dato alla sua domanda.
Convenzione - art. 23
Articolo 23 Si potra' porre fine all'arresto provvisorio se, nel termine di venti (20) giorni dall'arresto, il Governo, richiesto non avra' ricevuto uno dei documenti menzionati al secondo comma dell'articolo 21. La liberazione non esclude l'arresto e l'estradizione se la domanda di estradizione perviene ulteriormente.
Convenzione - art. 24
Articolo 24 Qualora informazioni complementari siano indispensabili per assicurarsi che tutte le condizioni previste dalla presente Convenzione siano soddisfatte, lo Stato richiesto, nel caso in cui l'omissione gli sembrera' suscettibile di essere riparata, avvertira' lo Stato richiedente per via diplomatica prima di respingere la domanda. Potra' essere fissato un termine dallo Stato richiesto per ottenere dette informazioni.
Convenzione - art. 25
Articolo 25 Se l'estradizione e' domandata in concorrenza da piu' Stati sia per gli stessi fatti sia per fatti differenti, lo Stato richiesto decidera' liberamente, tenuto conto di tutte le circostanze e in particolare della possibilita' di una estradizione ulteriore tra gli Stati richiedenti, delle date rispettive delle domande, della gravita' del delitto e del luogo delle infrazioni.
Convenzione - art. 26
Articolo 26 Quando si da' luogo all'estradizione, tutti gli oggetti provenienti dall'infrazione o che possono servire come mezzi di prova che saranno trovati in possesso dell'individuo richiesto al momento del suo arresto o che saranno scoperti ulteriormente, a richiesta dello Stato richiedente, saranno confiscati e consegnati a questo Stato. Tale consegna potra' essere effettuata anche se l'estradizione non puo' realizzarsi a seguito della evasione o della morte dell'individuo richiesto. Saranno tuttavia riservati i diritti che i terzi avessero acquistato sui detti oggetti, i quali dovranno, se tali diritti esistono, essere restituiti allo Stato richiesto il piu' presto possibile e a spese dello Stato richiedente, al termine delle azioni penali esercitate in questo Stato. Lo Stato richiesto potra' trattenere temporaneamente gli oggetti sequestrati qualora esso li giudichi necessari per una procedura penale. Esso potra' ugualmente, trasmettendoli, porre la riserva di averli in restituzione per lo stesso motivo obbligandosi a sua volta a ritrasmetterli non appena possibile.
Convenzione - art. 27
Articolo 27 Lo Stato richiesto fara' conoscere allo Stato richiedente, per via diplomatica, la sua decisione sull'estradizione. Ogni rigetto completo o parziale sara' motivato. In caso di accettazione, lo Stato richiedente sara' informato del luogo e della data della consegna. In mancanza di accordo al riguardo, l'individuo estradato sara' condotto, a cura dello Stato richiesto, nel luogo che indichera' la rappresentanza diplomatica dello Stato richiedente. Sotto riserva del caso previsto nel comma precedente, lo Stato richiedente dovra' far prendere in consegna l'individuo da estradare, dai suoi agenti, nel termine di un mese a contare dalla data determinata conformemente alle disposizioni del terzo comma del presente articolo. Se, decorso detto termine, lo Stato richiedente non ha fatto prendere in consegna l'individuo da estradare, questo ultimo sara' messo in liberta' e non potra' piu' essere richiesto per lo stesso fatto. In caso di circostanze eccezionali che impediscano la consegna o il ricevimento dell'individuo da estradare, lo Stato interessato ne informera' l'altro Stato prima della scadenza del termine. I due Stati si metteranno d'accordo su una altra data di consegna e saranno applicabili le disposizioni del comma precedente.
Convenzione - art. 28
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