LEGGE 14 giugno 1871, n. 273
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 42. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti: Fisiopatologia respiratoria; Farmacologia clinica; Immunologia; Biologia molecolare; Dermatologia sperimentale; Chirurgia plastica e ricostruttiva; Psicologia; Neuropsichiatria infantile; Chirurgia sperimentale; Chirurgia pediatrica; Chirurgia sostitutiva dei trapianti di organo e di organi artificiali; Immunopatologia; Biofisica; Tossicologia forense; Audiologia; Anatomia topografica; Terapia fisica e riabilitazione; Igiene mentale; Ottica fisiopatologica.
SARAGAT MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 14. - VALENTINI
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