LEGGE 20 giugno 1871, n. 275

Type Legge
Publication 1871-06-20
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega del Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visto il regio decreto 4 aprile 1935, n. 497, concernente la modificazione alle piante organiche dei personali: amministrativo, alienistico, di educazione e sorveglianza, tecnico industriale ed agricolo e del personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, concernente l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, concernente la revisione dei ruoli organici dei dipendenti di alcune amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 25 aprile 1961, n. 356, relativa all'incremento dell'organico del ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Vista la legge 16 luglio 1962, n. 1085, concernente l'ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio;

Vista la legge 10 ottobre 1962, n. 1494, relativa al riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione dei minorenni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965 relativo all'adeguamento della pianta organica del personale operaio dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena alle effettive esigenze dell'amministrazione stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, recante norme sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, recante norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per la grazia e la giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1

I ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia sono sostituiti da quelli stabiliti nell'allegata tabella. I posti recati in aumento nei ruoli di cui alla tabella prevista dal comma precedente, riassorbono i posti in soprannumero esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2

Nella prima attuazione del presente decreto i posti recati in aumento nel ruolo degli assistenti sociali della carriera di concetto, dopo l'assorbimento dei soprannumeri, possono essere conferiti mediante concorso per esame riservato a coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, svolgono con carattere continuativo da data non posteriore al 30 giugno 1970 compiti di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e di pena. L'ammissione al concorso di cui al precedente comma e' subordinata al possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e di un certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale istituita o autorizzata a norma di legge. Per l'ammissione al predetto concorso si prescinde dal limite di eta'. Il concorso consiste in un esame colloquio sulle materie previste dall'art. 26 della legge 16 luglio 1962, n. 1085. Le modalita' di svolgimento del concorso stesso saranno stabilite nel relativo bando.

Art. 3

Nella prima attuazione del presente decreto i posti recati in aumento nei ruoli dei coadiutori e degli aiutanti della carriera esecutiva, dopo l'assorbimento dei soprannumeri, sono conferiti, nel limite di un quinto, ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia aventi titolo al passaggio all'impiego civile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni. I restanti posti recati in aumento sono conferiti mediante passaggio di personale di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato. I passaggi previsti dal precedente comma si effettuano nella qualifica iniziale mediante concorso per titoli integrato da colloquio volto ad accertare l'idoneita' allo svolgimento dei servizi penitenziari, da bandire entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti e titoli di studio stabiliti nei relativi bandi. Sono ammessi ai concorsi predetti anche gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto, in modo lodevole e continuativo, per almeno un anno, mansioni di ufficio presso l'amministrazione centrale o presso gli istituti e servizi di prevenzione e di pena.

Art. 4

Nella prima attuazione del presente decreto, e nei limiti indicati dall'allegata tabella 11, i posti recati in aumento nel ruolo del personale operaio di seconda categoria, sono conferiti, con qualifica di vigilatrice penitenziaria, mediante concorso riservato alle operaie di ruolo di terza categoria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano mansioni di sorveglianza e custodia delle detenute o internate negli istituti di prevenzione e di pena. Le modalita' per l'espletamento del concorso di cui al precedente comma saranno stabilite nel relativo bando. Sono estese all'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena le disposizioni relative all'assunzione di personale straordinario di cui al decreto delegato emanato in attuazione dell'art. 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Art. 5

Nella prima attuazione del presente decreto i posti recati in aumento, esclusi quelli indicati nei precedenti articoli 2 e 3, sono conferiti mediante passaggi nella qualifica iniziale di personale di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato. I passaggi previsti dal precedente comma si effettuano mediante concorsi per titoli, da bandire entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ai quali sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti e titoli di studio stabiliti nei relativi bandi. In corrispondenza dei passaggi di cui al presente articolo, restano indisponibili fino alla revisione dei ruoli organici prevista dal primo comma dell'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni e integrazioni, altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli di provenienza del personale trasferito. I posti eventualmente disponibili dopo l'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi del presente articolo sono conferiti mediante pubblici concorsi.

Art. 6

All'onere di L. 303 milioni derivante dalla applicazione del presente decreto nell'esercizio 1971 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dalla stessa data salvo le altre diverse decorrenze espressamente stabilite. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.

SARAGAT COLOMBO - RESTIVO - FERRARI-AGGRADI - PRETI - GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 maggio 1971

Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 18. - VALENTINI

Tabella

TABELLA Parte di provvedimento in formato grafico ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 14 aprile 1978, n.111, convertito con modificazioni dalla L. 10 giugno 1978, n. 271, ha disposto (con l'art. 12) che "Le dotazioni organiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, e successive modificazioni, per il personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena del ruolo amministrativo della carriera direttiva, con qualifica inferiore a primo dirigente, nonche' del personale del ruolo di ragioneria, del ruolo tecnico industriale ed agrario della carriera di concetto e del ruolo dei coadiutori della carriera esecutiva, sono sostituite da quelle stabilite nelle tabelle B, C, D ed E allegate al presente decreto": TABELLA B RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA CARRIERA DIRETTIVA CON QUALIFICA INFERIORE A PRIMO DIRIGENTE. Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA C RUOLO DEL PERSONALE DI RAGIONERIA DELLA CARRIERA DI CONCETTO Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA D RUOLO DEL PERSONALE TECNICO INDUSTRIALE ED AGRARIO DELLA CARRIERA DI CONCETTO Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA E RUOLO DEI COADIUTORI DELLA CARRIERA ESECUTIVA Parte di provvedimento in formato grafico

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