DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1971, n. 282
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;
Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, concernente la istituzione del Ministero delle partecipazioni statali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, n. 554, concernente la soppressione del comitato permanente per le partecipazioni statali e del comitato interministeriale per l'E.N.E.L.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, recante norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le partecipazioni statali, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:
TITOLO I Ordinamento del Ministero
Art. 1
Il Ministero delle partecipazioni statali, per l'esercizio delle attribuzioni di competenza, e' ordinato come segue: 1) direzione generale per i programmi e lo sviluppo; 2) direzione generale per gli affari economici; 3) direzione generale per gli affari generali e l'organizzazione amministrativa; 4) ispettorato generale per i servizi ispettivi.
Art. 2
La direzione generale per i programmi e lo sviluppo provvede: a) ad esaminare sotto il profilo tecnico-economico, finanziario e occupazionale, i programmi annuali e pluriennali degli enti e delle aziende vigilati; b) a predisporre la relazione annuale per il Parlamento prevista dall'art. 10 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589; c) a curare i rapporti con gli organi della programmazione economica nazionale e regionale; d) a predisporre i documenti che il Ministro propone per l'approvazione al Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) ed agli altri comitati dei Ministri; e) a predisporre gli atti occorrenti per comunicare agli enti le deliberazioni attinenti ai programmi e le direttive generali del C.I.P.E. e per impartire le direttive necessarie per la loro attuazione; f) a studiare i problemi relativi alle variazioni dei fondi di dotazione degli enti e dei capitali sociali delle aziende a partecipazione diretta, nonche' alle esigenze finanziarie del sistema a partecipazione statale; g) a curare i problemi attinenti alla ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito del sistema a partecipazione statale; h) ad esaminare le proposte di acquisizione di nuove imprese nell'ambito delle partecipazioni statali; i) a seguire i problemi di carattere generale relativi ai rapporti con l'estero del sistema a partecipazione statale, nonche' quelli concernenti lo sviluppo dell'integrazione economica europea.
Art. 3
La direzione generale per i programmi e lo sviluppo si articola nelle seguenti divisioni: 1) divisione per il coordinamento e lo studio dei programmi settoriali nonche' dei loro aspetti finanziari; 2) divisione per lo studio degli assetti territoriali degli investimenti e degli aspetti occupazionali dei programmi; 3) divisione per la ricerca scientifica e tecnologica; 4) divisione per l'esame delle proposte di acquisizione di nuove imprese nel sistema a partecipazione statale; 5) divisione per lo studio e la trattazione dei problemi extra comunitari relativi ai rapporti con l'estero del sistema a partecipazione statale; 6) divisione per lo studio e la trattazione dei problemi comunitari.
Art. 4
La direzione generale per gli affari economici provvede: a) a vigilare sull'andamento economico-produttivo degli enti controllati e delle societa' a partecipazione statale; b) ad accertare l'esecuzione delle direttive governative e la realizzazione dei programmi approvati, richiedendo, a tal fine, agli enti le necessarie informazioni e notizie; c) ad esaminare, ai fini dell'approvazione, i bilanci degli enti vigilati e delle societa' a partecipazione diretta; d) a pronunciarsi sulle autorizzazioni da accordare in relazione all'attivita' degli enti e delle societa' inquadrate.
Art. 5
La direzione generale per gli affari economici si articola nelle seguenti divisioni: 1) divisione bilanci enti e societa' a partecipazione statale diretta; 2) divisione idrocarburi, fonti di energia, chimica, petrolchimica e tessile; 3) divisione meccanica, elettromeccanica, elettronica, cantieri navali ed aeronautica; 4) divisione miniere e metallurgia non ferrosa, siderurgia, cemento e prefabbricati; 5) divisione terme, turismo, trasporti aerei, marittimi e autostrade; 6) divisione cinema, radiotelevisione e telecomunicazioni, distribuzione, carta, vetro, gomma e varie.
Art. 6
La direzione generale per gli affari generali e per l'organizzazione amministrativa provvede: a) a trattare le questioni di carattere generale interessanti il Ministero in materie diverse da quelle affidate alle altre direzioni generali; b) a studiare e a proporre le modifiche degli statuti degli enti vigilati e delle societa' a partecipazione diretta; c) a predisporre gli atti relativi alla nomina e revoca degli amministratori e dei sindaci negli enti vigilati e nelle societa' ove tale potere sia conferito alla amministrazione e quelli riguardanti la loro eventuale responsabilita'; d) a tenere lo schedario degli enti e delle societa' a partecipazione statale, dei consigli di amministrazione, dei collegi sindacali e dei dirigenti degli enti e delle societa' suddette; e) a curare i rapporti con gli organi regionali che non rientrino nella competenza delle altre direzioni generali; f) a promuovere ed esaminare le iniziative in materia di rapporti con i lavoratori, di formazione professionale, d'infortunistica e di difesa sanitaria nell'ambito del settore a partecipazione statale; g) a curare l'organizzazione e il funzionamento dei servizi generali del Ministero; h) a stipulare e dare esecuzione ai contratti interessanti l'amministrazione delle partecipazioni statali; i) a curare l'organizzazione della documentazione e il funzionamento della biblioteca; l) alla trattazione degli affari relativi all'amministrazione del personale; m) alla formulazione dello schema del preventivo di spesa del Ministero, all'amministrazione dei capitoli di bilancio e agli adempimenti relativi al conto consuntivo; n) a vigilare sulle gestioni affidate al consegnatario cassiere.
Art. 7
La direzione generale per gli affari generali e l'organizzazione amministrativa si articola nelle seguenti divisioni: 1) divisione affari generali e amministrativi; 2) divisione statuti degli enti e delle societa', nomine e schedari degli enti e delle societa'; 3) divisione rapporti con le regioni; 4) divisione rapporti con i lavoratori; 5) divisione per l'organizzazione e la disciplina del personale, nonche' per l'organizzazione e i metodi di lavoro; 6) divisione contabilita' e bilancio.
Art. 8
L'ispettorato generale per i servizi ispettivi esercita compiti ispettivi o connessi compiti di coordinamento. Ad esso e' preposto un ispettore generale capo. Le funzioni ispettive sono conferite, con decreto del Ministro, a funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione. A tali funzioni non possono essere preposti piu' di due funzionari con qualifica di ispettore generale e piu' di tre con qualifica di direttore di divisione. In relazione alle funzioni di vigilanza esplicate dal Ministero, gli ispettori hanno il compito di assumere direttamente presso gli enti pubblici dipendenti, su incarico del Ministro, ogni elemento utile ai fini di verificare l'attuazione delle direttive impartite dal Ministero e la puntuale osservanza dei criteri di economicita' di gestione. Agli ispettori possono, altresi', essere demandati compiti di indagine e di ricerca in materia di partecipazioni statali.
TITOLO II Ruoli organici
Art. 9
I ruoli organici del personale del Ministero delle partecipazioni statali sono stabiliti nell'allegata tabella che sostituisce quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1958, n. 15 e la tabella relativa al personale operaio prevista dai decreti del Presidente della Repubblica 26 settembre 1961 e 11 ottobre 1966, emanati ai sensi dell'art. 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90. I posti recati in aumento nei ruoli di cui alla tabella prevista dal precedente comma, riassorbono quelli in soprannumero esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 10
Il personale del ruolo organico della carriera amministrativa di concetto svolge anche compiti di interprete traduttore e quelli inerenti ai servizi meccanografici del Ministero. Nei bandi di concorso per l'ammissione in ruolo si provvede a stabilire la ripartizione dei posti tra le diverse specializzazioni.
Art. 11
La pianta organica degli operai addetti alla conduzione degli automezzi e' resa ad esaurimento. Nel ruolo degli autisti della carriera ausiliaria saranno lasciati scoperti tanti posti quanti sono quelli occupati nella pianta di cui al precedente comma; tali posti saranno utilizzati nella misura in cui si ridurranno quelli previsti nella stessa pianta ad esaurimento.
Art. 12
Nella prima attuazione del presente decreto i posti disponibili nei singoli ruoli di cui all'allegata tabella, dopo effettuate le normali promozioni, sono conferiti mediante passaggi di personale di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato. I passaggi di cui al precedente comma si effettuano: a) alle qualifiche corrispondenti per il personale che si trovi in posizione di comando presso il Ministero delle partecipazioni statali da almeno cinque anni; b) alle qualifiche iniziali delle singole carriere, mediante concorsi per titoli ai quali sono ammessi coloro che siano in possesso dei titoli di studio ed anche dei requisiti attitudinali stabiliti nei relativi bandi. I posti ancora disponibili dopo l'applicazione dei precedenti commi sono conferiti mediante normali concorsi da bandire dopo che sara' stata effettuata la revisione dei ruoli organici prevista dal primo comma dello art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni ed integrazioni. In corrispondenza dei passaggi di cui al presente articolo restano indisponibili, fino alla revisione dei ruoli organici ai sensi del citato primo comma dell'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni ed integrazioni, altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli di provenienza del personale trasferito. E' fatto divieto di utilizzare a qualsiasi titolo presso gli uffici del Ministero delle partecipazioni statali personale degli enti o societa' a partecipazione statale o comunque vigilati dal Ministero predetto. Il personale estraneo all'Amministrazione delle partecipazioni statali eventualmente utilizzato presso l'amministrazione medesima alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere restituito gradualmente con le nomine dei vincitori dei concorsi previsti dal decreto stesso, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1973.
Art. 13
All'onere di L. 8 milioni derivante dalla applicazione del presente decreto nell'esercizio 1971 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dalla stessa data salvo le altre diverse decorrenze espressamente stabilite. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.
SARAGAT COLOMBO - PICCOLI - RESTIVO - FERRARI AGGRADI - PRETI - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 19. - VALENTINI
Tabella
TABELLA Parte di provvedimento in formato grafico ((1))
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