LEGGE 20 giugno 1871, n. 283

Type Legge
Publication 1871-06-20
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, n. 1078 e n. 1079, riguardanti, rispettivamente, il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, le norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle Amministrazioni dello Stato e i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sul riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1

Ruoli e dotazioni organiche

I ruoli e le relative dotazioni organiche del personale dell'amministrazione centrale e di quella scolastica periferica, delle soprintendenze e degli istituti di antichita' e belle arti, delle soprintendenze ai beni librari, delle biblioteche pubbliche statali e dell'istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro sono stabiliti nelle tabelle A, B e C, allegate al presente decreto.

TITOLO I AMMINISTRAZIONE CENTRALE E AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA PERIFERICA

Art. 2

Fusione dei ruoli. Inquadramento del personale nel ruolo unificato

I ruoli del personale della carriera direttiva della amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi di cui alla tabella A, annessa alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sono unificati nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica. I funzionari provenienti dai ruoli del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi sono inquadrati nel nuovo ruolo, nella qualifica corrispondente a quella rivestita, secondo l'anzianita' posseduta nella qualifica stessa. In caso di pari anzianita' la precedenza e' determinata dall'eta'. Ove, pero', la pari anzianita' e' determinata dallo avere partecipato allo stesso concorso di promozione, viene ripristinato l'ordine di graduatoria del concorso medesimo. Le qualifiche di provveditore agli studi di la e di 2ª classe sono soppresse. I funzionari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestono le qualifiche di ispettore generale e di provveditore agli studi di 1ª classe sono inquadrati nell'unica qualifica di ispettore generale, con la osservanza delle norme di cui al secondo comma. Coloro che, alla data predetta rivestono la qualifica di provveditore agli studi di 2ª classe conservano tale qualifica fino al conseguimento di quella superiore, secondo le modalita' di cui all'art. 283 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3. Il collocamento nella qualifica di ispettore generale avviene secondo l'ordine di graduatoria della promozione alla qualifica di provenienza. I provveditori agli studi inquadrati nella qualifica di ispettore generale conservano, a titolo personale, il trattamento economico di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 3

Conferimento di posti di ispettore generale

Alla qualifica di ispettore generale della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, entro il limite della dotazione organica, e per non oltre 47 posti, si accede mediante concorso per titoli integrato da colloquio, riservato: a) ai presidi di I e II categoria di istituti e scuole di istruzione secondaria; b) agli impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e della amministrazione scolastica periferica con qualifica di direttore di divisione; c) ai professori di istituti e scuole statali di istruzione secondaria, appartenenti ai ruoli A e B, che abbiano rispettivamente almeno 12 e 14 anni di anzianita' complessiva nei rispettivi ruoli; d) agli ispettori scolastici delle scuole elementari ed ai direttori didattici con almeno 8 anni di servizio nella qualifica. Per la partecipazione al concorso e' richiesto il possesso del diploma di laurea. Resta fermo il disposto di cui all'art. 285 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sostituendosi alla qualifica di provveditore agli studi di 1ª e 2ª classe quella di ispettore generale.

Art. 4

Carriera degli ispettori centrali

La qualifica di ispettore centrale di 2ª classe di cui alla tabella B, allegata alla legge 7 dicembre 1961, numero 1264, e' soppressa. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono la qualifica di ispettore centrale di 2ª classe conservano tale qualifica fino al conseguimento della nuova qualifica di ispettore centrale con l'osservanza delle norme di cui all'art. 15 della legge 13 marzo 1958, n. 165. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei confronti di coloro che risulteranno vincitori dei concorsi per l'anzidetta qualifica gia' in corso di espletamento alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il servizio prestato dagli ispettori centrali nelle carriere di provenienza in qualifica equiparata o superiore, per il trattamento economico, a quella di direttore di divisione e' valutato per intero agli effetti della progressione economica.

Art. 5

Conferimento dei posti di ispettore centrale per la istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, artistica e musicale, per le antichita' e belle arti e per l'educazione fisica e sportiva.

I posti di ispettore centrale per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale sono conferiti mediante concorso per titoli, integrato da colloquio, riservato: a) ai presidi di I e II categoria di istituti e scuole statali d'istruzione secondaria; b) ai professori dei ruoli A e B dei predetti istituti e scuole che abbiano rispettivamente almeno 12-14 anni di anzianita' complessiva nei rispettivi ruoli; c) ai funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica con la qualifica di direttore di divisione. Per il conferimento dei posti di ispettore centrale per l'istruzione elementare, si applica l'art. 276, commi secondo e terzo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel testo modificato dall'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. E' richiesto il possesso del diploma di laurea. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 DICEMBRE 1975, N.805)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 DICEMBRE 1975, N.805)). I posti di ispettore centrale per l'istruzione artistica sono conferiti mediante concorso per titoli, integrato da colloquio, riservato ai direttori di accademie, istituti e scuole di istruzione artistica, nonche' ai professori delle accademie, degli istituti e delle scuole predetti i quali abbiano conseguito almeno una classe di stipendio corrispondente al parametro 397. Per il conferimento dei posti di ispettore centrale per l'istruzione musicale si applica il disposto dell'articolo 280 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per il conferimento dei posti di ispettore centrale per l'educazione fisica e sportiva si applicano le disposizioni di cui al primo e terzo comma del presente articolo, salvo che per il posto di ispettore riservato ai laureati in medicina e chirurgia, per il quale resta fermo il disposto dell'art. 8 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Art. 6

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 DICEMBRE 1975, N.805))

Art. 7

Nomina ad ispettore centrale per l'edilizia scolastica

I posti di ispettore centrale per l'edilizia scolastica sono conferiti mediante concorso per titoli, integrato da colloquio, cui sono ammessi a partecipare: per il 50 per cento della dotazione stabilita dall'art. 31 della legge 28 luglio 1967, n. 641, le categorie di personale di cui al primo e al secondo comma del precedente art. 5; per il restante 50 per cento i presidi di I e II categoria di istituti e scuole statali di istruzione secondaria, nonche' i professori dei ruoli A e B dei predetti istituti che abbiano rispettivamente almeno 12 e 14 anni di anzianita' complessiva nei singoli ruoli e siano forniti di laurea in ingegneria o in architettura. Il secondo comma dell'art. 31 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e' abrogato.

Art. 8

Ruolo della carriera direttiva degli statistici

E' istituito, in applicazione dell'art. 34 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, il ruolo del personale della carriera direttiva degli statistici. Per l'accesso e lo svolgimento della carriera si osservano le disposizioni vigenti per le altre carriere direttive amministrative.

Art. 9

Inquadramento degli impiegati appartenenti alla soppressa carriera speciale del personale di ragioneria.

Le qualifiche dei nuovi ruoli ordinari della carriera direttiva di ragioneria e di quella di concetto dei ragionieri risultano dalla tabella A, allegata al presente decreto. Gli impiegati appartenenti alla soppressa carriera speciale del personale di ragioneria dell'amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi di cui alla tabella C, allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sono inquadrati nel nuovo ruolo ordinario della carriera direttiva di ragioneria ed in quello della carriera di concetto dei ragionieri di cui all'allegata tabella A, con i criteri e le modalita' stabiliti dall'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 10

Ragionieri

Al personale del nuovo ruolo ordinario dei ragionieri di cui al precedente art. 9 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'art. 147, comma undicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11

Personale addetto ai servizi di meccanografia

Per il conferimento dei posti e delle qualifiche del ruolo dei coadiutori meccanografici di cui alla allegata tabella A si applicano le disposizioni contenute negli articoli 132 e 136 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

TITOLO II SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

Art. 12

Ruolo degli esperti, ruolo dei restauratori di opere di arte, dei tecnici radiologi e dei tecnici di laboratorio scientifico e ruolo dei segretari e dei documentalisti.

Il ruolo dei chimici, fisici e microbiologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichita' e belle arti, di cui alla tabella G, lettera D), allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, assume la denominazione di ruolo degli esperti. Il ruolo dei restauratori di opere d'arte della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichita' e belle arti di cui alla tabella H, lettera E), allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, assume la denominazione di ruolo dei restauratori di opere d'arte, dei tecnici radiologi e dei tecnici di laboratorio scientifico. Ai predetti ruoli si accede mediante pubblico concorso per esami e per titoli. Il ruolo dei segretari della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichita' e belle arti di cui alla tabella H, lettera B), allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, assume la denominazione di ruolo dei segretari e dei documentalisti.

Art. 13

Specializzazioni. Conferimento dei posti

Il Ministro per la pubblica istruzione, in relazione alle esigenze di servizio, puo', nel bando di concorso, riservare a particolari specializzazioni alcuni dei posti disponibili nella qualifica iniziale dei ruoli dei segretari ed in quello dei restauratori di opere d'arte, dei tecnici radiologi e dei tecnici di laboratorio scientifico della carriera di concetto nonche' nel ruolo degli assistenti ed in quello degli operatori tecnici della carriera esecutiva di cui alla tabella B, allegata al presente decreto. Per il personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichita' e belle arti, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

TITOLO III SOPRINTENDENZE AI BENI LIBRARI E BIBLIOTECHE PUBBLICHE STATALI ISTITUTO DI PATOLOGIA DEL LIBRO.

Art. 14

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 DICEMBRE 1975, N.805))

Art. 15

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 DICEMBRE 1975, N.805))

Art. 16

Conferimento dei posti di addetto di laboratorio

I posti di addetto di laboratorio sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli ed esami. Il relativo bando stabilisce il titolo di studio, le materie di esame e i titoli valutabili, ai sensi dell'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 17

Divieto di comandi e di distacchi

E' fatto divieto di disporre comandi o distacchi di fatto di personale direttivo, insegnante e non insegnante di scuole e di istituti di ogni ordine e grado presso gli uffici ai quali si riferiscono i ruoli di cui alle allegate tabelle A, B e C. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino in una delle posizioni di cui al precedente comma sono restituiti alle scuole e agli istituti di provenienza nei termini stabiliti dal successivo art. 18, e a tale scopo il Ministero e' tenuto ad inviare alla Corte dei conti il relativo elenco nominativo nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18

Passaggi da altre Amministrazioni dello Stato mediante concorsi per titoli

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