DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1971, n. 285
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1912, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con cui e' stato istituito il Registro aeronautico italiano;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1876, con il quale e' stato approvato lo statuto del Registro aeronautico italiano;
Visti gli articoli 766 a 770, 849 a 851, 858 a 1065 del codice della navigazione, concernenti materie di competenza del Registro aeronautico italiano;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
E' approvato l'annesso statuto del Registro aeronautico italiano, firmato dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile e dal Ministro per il tesoro, il quale sostituisce quello approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1876.
SARAGAT COLOMBO - VIGLIANESI - REALE - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 44. - CARUSO
Statuto del Registro aeronautico italiano-art. 1
Statuto del Registro aeronautico italiano Art. 1. Ordinamento Il Registro aeronautico italiano (R.A.I.), costituito con regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1912, convertito nella legge 2 giugno 1939 n. 739, ha sede in Roma ed e' regolato dalle disposizioni contenute negli articoli seguenti.
Statuto del Registro aeronautico italiano-art. 2
Art. 2. Attribuzioni Il Registro aeronautico italiano esercita: 1) il controllo sulle costruzioni degli aeromobili civili avente ad oggetto, con riguardo ai progetti ed alla loro esecuzione, l'organizzazione tecnica dell'impresa costruttrice e specialmente le attrezzature, i soggetti ed i procedimenti in essa impiegati, gli aeromobili, i gruppi motopropulsori, le installazioni, gli equipaggiamenti, gli accessori e parti in genere, i materiali compresi quelli di consumo; 2) il controllo sull'esercizio degli aeromobili civili avente ad oggetto la organizzazione tecnica dell'esercente e specialmente i soggetti, le attrezzature ed i procedimenti impiegati, lo stato di navigabilita' dell'aeromobile e delle sue parti e la idoneita' all'impiego concesso, le attivita' dirette alla conservazione di essi, i materiali impiegati compresi quelli di consumo; 3) le funzioni tecnico-amministrative, scientifiche e statistiche delegate dal ((Ministero dei trasporti)); 4) le funzioni di perito tecnico nelle attivita' aeronautiche, industriali ed affini attinenti anche indirettamente alle sue finalita', su richiesta delle amministrazioni dello Stato, di enti o di privati. Il Registro aeronautico italiano, nell'esercizio delle attribuzioni indicate nel comma precedente, provvede alle attestazioni, alle autorizzazioni ed alle approvazioni necessarie, rilascia i certificati di omologazione, di navigabilita' e di collaudo, pubblica il registro degli aeromobili civili, convalida i certificati e le attestazioni provenienti da altre autorita' nazionali o estere. I controlli sono esercitati secondo le norme dei regolamenti tecnici di cui al successivo art. 20.
Statuto del Registro aeronautico italiano-art. 3
Art. 3. Accordi con istituti esteri Il Registro aeronautico italiano ha facolta' di promuovere, quando ne ravvisi l'opportunita' e con l'autorizzazione del ((Ministero dei trasporti)), accordi o intese reciproci con istituti od enti similari esteri, aventi fini analoghi a quelli da esso perseguiti, per rendere piu' sollecite e meno onerose le operazioni di accertamento delle buone condizioni di navigabilita' degli aeromobili nazionali ed esteri ai fini del rilascio e del rinnovo dei relativi certificati, nonche' dell'eventuale controllo delle manutenzioni.
Statuto del Registro aeronautico italiano-art. 4
Art. 4. Cooperazione internazionale Il Registro aeronautico italiano puo' promuovere studi e conferenze di esperti, nell'interesse della cooperazione internazionale nel campo tecnico-scientifico dell'aviazione civile e redigere progetti di accordi con Stati esteri nelle materie concernenti le proprie finalita'.
Statuto del Registro aeronautico italiano-art. 5
Art. 5. ((Organi dell'istituto)) ((Sono organi dell' istituto: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il comitato direttivo; d) il comitato tecnico; e) il collegio dei revisori dei conti)).
Statuto del Registro aeronautico italiano-art. 6
Art. 6. Presidente Il presidente del Registro aeronautico italiano e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta ((Ministro dei trasporti)), sentito il Consiglio dei Ministri, per la durata di cinque anni e puo' essere riconfermato. ((Egli ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede le adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato direttivo; vigila sull'andamento tecnico ed amministrativo dell'ente; conferisce i mandati agli appartenenti al ruolo professionale; rilascia i certificati di idoneita' tecnica delle imprese e del personale nonche' i certificati di cui al secondo comma del precedente art. 2; convalida i certificati e le attestazioni provenienti da altre autorita' nazionali od estere. Il presidente puo' delegare l'esercizio delle proprie funzioni, per singoli atti o categorie di atti, ad un membro del consiglio di amministrazione o al direttore generale e, limitatamente al rilascio dei certificati di cui al comma precedente, ad appartenenti al ruolo professionale. Il presidente, nel caso di assenza o di impedimento, e' sostituito dal consigliere di amministrazione da lui preventivamente designato)).
Statuto del Registro aeronautico italiano-art. 7
Art. 7. Consiglio di amministrazione Il consiglio di amministrazione e' composto da: 1) il presidente dell'istituto; 2) il direttore generale dell'aviazione civile del ((Ministero dei trasporti)); 3) un generale del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, designato dal Ministro per la difesa; 4)((un avvocato dello Stato, di qualifica non inferiore a vice avvocato generale)); 5) un rappresentante delle imprese di trasporto aereo a partecipazione statale diretta od indiretta, designato dal Ministro per le partecipazioni statali; 6) un rappresentante delle imprese di trasporto aereo a capitale interamente privato, designato tra di essi dagli amministratori di dette imprese, che ne abbiano la rappresentanza legale, ovvero scelto, in caso di disaccordo, dal ((Ministro dei trasporti)); 7) il presidente dell'Aero club d'Italia; 8) il presidente dell'Ente nazionale della gente dell'aria; 9) un membro designato dalla Confederazione generale dell'industria italiana, in rappresentanza dell'industria italiana delle costruzioni aeronautiche; 10) un membro designato dal Consorzio italiano di assicurazioni aeronautiche; 11) un membro eletto dal personale dell'istituto. Il ((direttore generale)) dell'istituto partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio di amministrazione e funge da segretario. I membri del consiglio di amministrazione, di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), 9), 10), 11), sono nominati con decreto del ((Ministro dei Trasporti)), restano in carica cinque anni e possono venire riconfermati. Essi, se cessano di far parte del consiglio di amministrazione prima della scadenza del termine, sono sostituiti con le stesse modalita' per il tempo rimanente. Il consiglio di amministrazione e' convocato in sessione ordinaria, in Roma, almeno due volte l'anno. Gli avvisi di convocazione sono inviati, a mezzo raccomandata, almeno dieci giorni prima della riunione e debbono contenere l'ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione puo' essere indetta telegraficamente almeno due giorni prima. Le deliberazioni sono adottate, con l'intervento di almeno sei componenti, con la maggioranza dei voti dei presenti o, in caso di parita', con la prevalenza del voto del presidente. Esse sono soggette all'approvazione del ((Ministero dei trasporti)).
Statuto del Registro aeronautico italiano-art. 8
Art. 8. Competenza del consiglio di amministrazione Il consiglio di amministrazione delibera: 1) il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo; 2) i regolamenti di cui al successivo art. 20 e le relative modificazioni; 3) l'istituzione, la trasformazione o la soppressione delle direzioni territoriali ((...)); 4) gli accordi con istituti esteri, di cui al precedente art. 3; 5) i programmi e le iniziative in materia di cooperazione internazionale, di cui al precedente art. 4. ((6) la nomina dei dirigenti ed il passaggio da un livello inferiore ad uno superiore nell'ambito della dirigenza)); Il consiglio di amministrazione puo', inoltre, deliberare su ogni altro argomento, la cui inserzione nell'ordine del giorno sia stata chiesta da uno dei suoi membri.
Statuto del Registro aeronautico italiano-art. 9
Art. 9. Comitato direttivo Il comitato direttivo e' composto dal presidente dell'istituto, che lo presiede, da due membri nominati fra i propri componenti dal consiglio di amministrazione e dal ((direttore generale)). Le adunanze del comitato direttivo sono valide con la presenza di almeno tre membri. Il voto del presidente prevale in caso di parita'. I verbali delle adunanze sono sottoscritti da tutti i partecipanti.
Statuto del Registro aeronautico italiano-art. 10
Art. 10. Competenza del comitato direttivo Il comitato direttivo: 1) provvede alle nomine ed alle promozioni, ai trasferimenti ed alle revoche del personale dell'istituto, ed adotta, in genere, i provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stesso, in conformita' alle disposizioni stabilite nel relativo regolamento, di cui al successivo art. 20 ((salvo il disposto dell'art. 8, primo comma, paragrafo 6)); 2) sovraintende ai servizi dell'istituto e li disciplina in conformita' al regolamento dei servizi, di cui al successivo art. 20; 3) porta all'esame del consiglio di amministrazione tutte le proposte che ritiene utili all'istituto; 4) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti che sarebbero di competenza del consiglio di amministrazione, al quale ne da' comunicazione nella sua adunanza immediatamente successiva per la ratifica.
Statuto del Registro aeronautico italiano-art. 11
Art. 11. Comitato tecnico Il comitato tecnico e' composto da: 1) il presidente, nominato dal ((Ministro dei trasporti)); 2) un funzionario del ruolo del personale tecnico del ((Ministero dei Trasporti)), direzione generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore a ispettore capo, nominato dal Ministro; 3) un ufficiale generale o superiore del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, designato dal Ministro per la difesa; 4) un docente universitario di ruolo, ordinario di materie di ingegneria aeronautica, nominato dal ((Ministro dei trasporti)); 5) cinque esperti in materia aeronautica, scelti e nominati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto; 6) il direttore generale dell'istituto. I componenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), restano in carica cinque anni e possono venire riconfermati. Essi, se cessano di far parte del comitato prima della scadenza del termine sono sostituiti con le stesse modalita' per il tempo rimanente. Il comitato tecnico e' convocato dal suo presidente oppure dal presidente dell'istituto. Gli avvisi di convocazione sono inviati, a mezzo raccomandata, almeno dieci giorni prima della riunione e devono contenere l'ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione puo' essere indetta telegraficamente almeno due giorni prima. Le deliberazioni sono adottate, con l'intervento di almeno cinque componenti, con la maggioranza dei voti dei presenti o, in caso di parita', con la prevalenza del voto del presidente. Il comitato tecnico esprime il proprio parere sui progetti dei regolamenti tecnici dell'istituto e sulle relative modifiche, nonche' sulle questioni di ordine tecnico, sottoposte al suo esame dal consiglio di amministrazione o dal comitato direttivo.
Statuto del Registro aeronautico italiano-art. 12
Art. 12. Collegio dei revisori dei conti Il collegio dei revisori dei conti e' composto: da un membro effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente nominati dal Ministro per il tesoro; da due membri effettivi ed uno supplente nominati dal ((Ministro dei trasporti)). Il collegio dura in carica tre anni ed i singoli membri possono essere confermati.
Statuto del Registro aeronautico italiano-art. 13
Art. 13. Competenza del collegio dei revisori dei conti Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione, effettua verifiche di cassa, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni. I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente; assistono alle sedute del consiglio di amministrazione ed hanno facolta' di assistere alle riunioni del comitato direttivo.
Statuto del Registro aeronautico italiano-art. 14
Art. 14. ((Direzione generale)) ((COMMA SOPPRESSO DAL [D.P.R. 22 NOVEMBRE 1984, N.1090](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1984-11-22;1090))) ((Il direttore generale dirige e coordina tutti i servizi in conformita' del regolamento di cui all'art. 20 ed esegue le decisioni degli organi deliberanti. Egli, con l'autorizzazione del presidente, puo' delegare le proprie funzioni per singoli atti o categorie di atti ad uno o piu' funzionari dipendenti)). Egli, con la autorizzazione del presidente, puo' delegare le proprie funzioni per singoli atti o categorie di atti ad uno o piu' funzionari dipendenti.
Statuto del Registro aeronautico italiano-art. 15
Art. 15. ((Direzioni territoriali)) ((Le direzioni territoriali provvedono alle attivita' periferiche dell'ente, secondo le disposizioni del regolamento dei servizi, di cui all'art. 20)).
Statuto del Registro aeronautico italiano-art. 16
Art. 16. Compensi al presidente e ai componenti degli organi collegiali Le misure dell'assegno mensile per il presidente dell'istituto e per il presidente del comitato tecnico e dell'emolumento annuo per i revisori dei conti sono fissate dal ((Ministero dei trasporti)), d'intesa con il Ministero del tesoro. Ai membri del consiglio di amministrazione, del comitato direttivo e del comitato tecnico compete un gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze dei rispettivi organi, la cui misura e' fissata con le modalita' del comma precedente. ((Ai predetti membri ed ai revisori dei conti, quando si rechino per motivo del proprio ufficio in localita' diversa da quella di residenza, spetta, altresi', il trattamento di missione previsto per il dirigente generale dall' allegato 3 dell' accordo sindacale emanato con [decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411), e successive modificazioni ed integrazioni)). La spesa relativa ai compensi di cui ai commi precedenti grava sul bilancio dell'ente.
Statuto del Registro aeronautico italiano-art. 17
Art. 17. Bilanci L'esercizio finanziario dell'ente ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il consiglio di amministrazione delibera il bilancio di previsione entro il mese di ottobre dell'esercizio precedente quello cui esso si riferisce ed il conto consuntivo entro il mese di marzo dell'esercizio successivo. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo, unitamente alle relazioni del presidente del collegio dei revisori, nonche' le variazioni al bilancio di previsione sono trasmessi, non oltre ((dieci)) giorni dalla deliberazione, al ((Ministero dei trasporti)) per l'approvazione, da adottarsi di concerto con il Ministero del tesoro.
Statuto del Registro aeronautico italiano-art. 18
Art. 18. Entrate dell'istituto Le entrate dell'istituto sono costituite: dai proventi patrimoniali; dai proventi per le operazioni di competenza dell'istituto; dai contributi dello Stato; da proventi eventuali. La misura dei contributi dello Stato e' stabilita dal Ministero concedente di concerto con il Ministero del tesoro.
Statuto del Registro aeronautico italiano-art. 19
Art. 19. Locali per la sede della presidenza e degli uffici I locali occorrenti per la sede dell'istituto in Roma sono forniti dal ((Ministero dei trasporti)) nei limiti delle disponibilita' esistenti negli stabili demaniali che esso ha in uso. Il ((Ministro dei trasporti)), di concerto con quello per le Finanze determina il canone di affitto che l'istituto deve corrispondere all'erario per l'occupazione dei locali stessi.
Statuto del Registro aeronautico italiano-art. 20
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.