LEGGE 3 maggio 1971, n. 301
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le disposizioni di cui agli articoli 5, 9 e 11 della legge 4 dicembre 1966, n. 1066, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare, sono prorogate per gli anni 1970 e 1971, salvo per quanto si riferisce alla aliquota di valutazione dei capitani del ruolo di amministrazione. All'assorbimento delle eccedenze nel grado di colonnello del ruolo di commissariato derivanti dalla applicazione della presente legge si provvederà mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle indicate alla lettera d) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.
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