LEGGE 8 maggio 1971, n. 303
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Al terzo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero da un funzionario della carriera di concetto del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a segretario o equipollente". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 maggio 1971 SARAGAT COLOMBO - RESTIVO - MARIOTTI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
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