LEGGE 3 maggio 1971, n. 318

Type Legge
Publication 1971-05-03
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, si applicano al personale del Provveditorato generale dello Stato soltanto se preposto ed addetto alla vigilanza e controllo delle fabbricazioni delle carte da avvalorare, degli stampati a rigoroso rendiconto, nonchè alla vigilanza sulle produzioni e consegne nell'ambito dell'istituto poligrafico dello Stato. Le norme di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 19 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, si applicano al personale assegnato in servizio agli uffici governativi di controllo presso la Cassa speciale dei biglietti della Banca d'Italia e presso le cartiere e le officine per la fabbricazione dei biglietti della stessa Banca d'Italia nonchè al personale in servizio alla Zecca, alla Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato, alla Tesoreria centrale dello Stato e all'Agenzia contabile dei titoli del debito pubblico. La misura dell'indennità spettante in base ai citati secondo comma dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, e terzo comma dell'articolo 19 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, è stabilita, per ogni giornata di effettivo lavoro, in lire 1.000 per i capi uffici, i gestori ed il personale tecnico di cui ai quadri VI e VII allegati alla anzidetta legge n. 1290, ed in lire 700 per gli altri dipendenti, ed è maggiorata di lire 600 giornaliere soltanto per il personale che presti effettivo servizio nelle officine grafiche e cartarie e nei magazzini, nonchè nelle officine, laboratori e magazzini della Zecca. L'indennità prevista al comma precedente spetta nella misura maggiorata anche al personale operaio in servizio nelle officine, laboratori e magazzini della Zecca e non è cumulabile con i soprassoldi di cui alla lettera a) dell'articolo 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1 gennaio 1970.

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