LEGGE 3 maggio 1971, n. 319

Type Legge
Publication 1971-05-03
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico Il termine per la presentazione delle domande di indennizzo di cui all'articolo 7 della legge 20 dicembre 1967, n. 1265, è fissato al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge. Il termine per il completamento dei lavori della commissione interministeriale, costituita per l'applicazione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964, e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1966, n. 664, previsto all'articolo 6, comma nono, della legge 20 dicembre 1967, n. 1265, è prorogato al 31 dicembre 1973. Anche dopo tale data le funzioni consultive previste all'articolo 5, comma terzo, della citata legge 20 dicembre 1967, n. 1265, potranno, se necessario, essere esercitate dalla predetta commissione interministeriale. Le spese relative alla commissione stessa faranno carico ai capitoli indicati nell'ultimo comma del richiamato articolo 6 della legge 20 dicembre 1967, n. 1265. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 maggio 1971 SARAGAT COLOMBO - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

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