DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1971, n. 331
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Presso l'Universita' degli studi di Trieste e' istituita la facolta' di scienze politiche. L'attuale corso di laurea in scienze politiche, annesso alla facolta' di giurisprudenza della stessa universita' passa a far parte della nuova facolta' di scienze politiche.
Art. 2
Per tale facolta' sono assegnati i seguenti posti di ruolo: a) tre posti di professore, mediante trasferimento dall'organico di cui e' dotata la facolta' di giurisprudenza della stessa Universita' di Trieste e propriamente un posto assegnato alla cattedra di "Dottrina dello Stato" ricoperto dal prof. Pierluigi Zampetti e due posti liberi assegnati con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095; b) nove posti di assistente mediante trasferimento dall'organico di cui e' dotata la facolta' di giurisprudenza della stessa Universita' di Trieste e propriamente i posti assegnati alle cattedre di dottrina dello Stato (2); storia moderna (1); storia delle dottrine politiche (1); sociologia (1); organizzazione internazionale (2); filosofia del diritto (2). Con i posti sono trasferiti anche i relativi professori.
Art. 3
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto, vistato dal Ministro per la pubblica istruzione contenente le norme relative all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze politiche.
SARAGAT MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 giugno 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 77. - CARUSO
Allegato
Testo delle modifiche dello statuto dell'Universita' di Trieste relativo alla istituzione della facolta' di scienze politiche. Art. 1. - All'elenco delle facolta' che comprende l'Universita' di Trieste e' aggiunta la seguente: Facolta' di scienze politiche. Art. 24. - E' abrogato e sostituito dal seguente: La facolta' di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza. Gli articoli 28, 29, 30 relativi al corso di laurea in scienze politiche sono abrogati e sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 28. - La facolta' di scienze politiche conferisce la laurea in scienze politiche. Titolo di ammissione: quello previsto dalle vigenti leggi. La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche e' di quattro anni. Art. 29. - Il corso di studi comprende un biennio propedeutico ed un biennio di specializzazione ordinato secondo i seguenti indirizzi: politico-amministrativo, politico-internazionale, politico-economico e sociale. Art. 30. - Il biennio propedeutico comprende nove insegnamenti obbligatori. 1° Anno: Istituzioni di diritto privato; Economia politica; Statistica; Sociologia. 2° Anno: Istituzioni di diritto pubblico; Diritto costituzionale italiano e comparato; Politica economica e finanziaria; Scienza della politica; Storia moderna. Alcuni di tali insegnamenti possono essere mutuati da quelli impartiti in altre facolta'. Ai nove insegnamenti del biennio propedeutico, sopraelencati, lo studente potra' aggiungere non piu' di tre insegnamenti del biennio di specializzazione, indicati nel presente statuto come obbligatori per l'indirizzo da lui prescelto. Tali insegnamenti anticipati al biennio propedeutico sono detratti dal numero degli insegnamenti obbligatori del biennio di specializzazione. Art. 31. - Nel biennio di specializzazione gli insegnamenti sono i seguenti: Per l'indirizzo politico-amministrativo: 1) Dottrina dello Stato; 2) Storia delle dottrine politiche; 3) Diritto amministrativo; 4) Diritto finanziario; 5) Istituzioni di diritto e procedura penale; 6) Diritto del lavoro; 7) Diritto pubblico dell'economia; 8) Diritto regionale; 9) Filosofia del diritto; 10) Scienza dell'amministrazione; 11) Scienza delle finanze; 12) Contabilita' di Stato; 13) Storia del giornalismo; 14) Geografia politica ed economica; 15) Diritto ecclesiastico italiano e comparato. Sono obbligatori per tutti gli studenti dell'indirizzo politico-amministrativo i primi quattro insegnamenti del suddetto elenco. Per l'indirizzo politico-internazionale: 1) Diritto internazionale; 2) Organizzazione internazionale; 3) Storia dei trattati e politica internazionale; 4) Istituzioni politiche comparate; 5) Dottrina dello Stato; 6) Diritto delle comunita' europee; 7) Diritto diplomatico e consolare; 8) Diritto internazionale privato; 9) Geografia politica ed economica; 10) Storia delle dottrine politiche; 11) Storia ed istituzioni dell'Europa orientale; 12) Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici; 13) Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa; 14) Storia contemporanea; 15) Economia internazionale. Sono obbligatori per tutti gli studenti dell'indirizzo politico-internazionale i primi cinque insegnamenti del suddetto elenco. Per l'indirizzo politico-economico e sociale: 1) Dottrina dello Stato; 2) Economia internazionale; 3) Scienza delle finanze; 4) Geografia politica ed economica; 5) Diritto del lavoro; 6) Storia del Cristianesimo; 7) Sociologia politica; 8) Sociologia economica; 9) Diritto commerciale; 10) Diritto pubblico dell'economia; 11) Storia dell'economia; 12) Filosofia della politica; 13) Storia delle dottrine politiche; 14) Organizzazione economica internazionale; 15) Storia delle dottrine economiche. Sono obbligatori per tutti gli studenti dell'indirizzo politico-economico e sociale i primi cinque insegnamenti del suddetto elenco. Art. 32. - La facolta' stabilisce annualmente l'elenco degli insegnamenti da impartire per ciascun indirizzo. Entro il biennio lo studente e' obbligato a frequentare i corsi ed a sostenere gli esami in almeno dieci degli insegnamenti compresi nell'elenco dell'indirizzo da lui prescelto. Gli insegnamenti non obbligatori saranno scelti dallo studente nel suddetto elenco annuale. Tuttavia due di essi potranno essere scelti anche fra quelli impartiti negli altri indirizzi od in altre facolta'. Art. 33. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito almeno venti corsi annuali e superato i relativi esami. Durante il quadriennio del corso di laurea, lo studente e' inoltre tenuto a frequentare per due anni consecutivi gli insegnamenti di due lingue straniere moderne scelte fra le seguenti: francese, inglese, russo, spagnolo, tedesco. Negli insegnamenti pluriennali, ad eccezione di quelli di lingue, gli esami saranno sostenuti ogni anno. Tutti gli esami annuali vengono computati nel minimo suddetto. Nell'intero quadriennio del corso di laurea gli esami annuali non potranno superare in totale il numero di ventiquattro esclusi quelli degli insegnamenti di lingue. Art. 34. - L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su di un argomento attinente ad uno degli insegnamenti seguiti dal candidato, esclusi quelli di lingue. Essa dovra' essere depositata in segreteria, in quattro copie a stampa o dattilografate, venti giorni prima della sessione dei relativi esami. L'esame deve essere integrato dalla discussione di due argomenti, scelti, con l'approvazione del professore della disciplina, nelle materie d'insegnamento seguite dal candidato, le quali siano diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MISASI
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