LEGGE 3 giugno 1971, n. 360

Type Legge
Publication 1971-06-03
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 22 gennaio 1971, n. 4, è sostituito dal seguente: "Fino all'anno accademico che precederà quello di prima applicazione della riforma dell'ordinamento universitario, agli incaricati di insegnamento ufficiale nelle università e negli istituti di istruzione universitaria per i due anni accademici immediatamente precedenti, l'incarico è prorogato per il successivo anno accademico, a domanda da presentarsi entro il 31 marzo. Per gli assistenti di ruolo è sufficiente che l'incarico sia stato conferito nell'anno accademico precedente. Il disposto di cui al presente comma non si applica agli incarichi attribuiti a professori universitari ordinari, straordinari o aggregati". Per gli incarichi relativi all'anno accademico 1971-72, il termine per la presentazione della domanda di cui al comma sopra riportato è fissato al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e per il conferimento degli incarichi non prorogati, gli organi accademici deliberano entro quarantacinque giorni dalla predetta data. Per l'anno accademico 1971-72, qualora l'insegnamento conferito per incarico venga attribuito ad un professore di ruolo per trasferimento o per chiamata, il professore incaricato è destinato dalla facoltà al raddoppiamento del corso o col suo consenso, ad altro corso di materia affine, e conserva la retribuzione anche qualora l'incarico risulti, ai sensi delle norme vigenti, in soprannumero rispetto ai corsi da retribuire. A modifica di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, e fino all'applicazione della riforma dell'ordinamento universitario, all'assistente universitario di ruolo con incarico retribuito di insegnamento ufficiale, il congedo è concesso per un periodo anche superiore ai tre anni accademici.

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