LEGGE 22 maggio 1971, n. 368
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il ruolo organico del personale della magistratura militare, di cui alla tabella annessa alla legge 9 ottobre 1967, n. 943, è sostituito da quello risultante dalla tabella allegata alla presente legge. I posti di sostituto procuratore militare o giudice istruttore militare di terza, seconda e prima classe, quelli di vice procuratore militare o giudice relatore e quelli di procuratore militare della Repubblica o consigliere relatore aggiunto del tribunale supremo militare sono resi cumulativi in un unico organico.
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