LEGGE 18 giugno 1971, n. 376
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
E' convertito in legge il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, concernente il regime fiscale degli apparecchi di accensione, con le seguenti modificazioni: all'articolo 1, al primo comma, sono aggiunte, in fine le parole: "con esclusione degli accendigas per uso domestico anche se incorporati o annessi a fornelli e forni a gas per uso di cucina, e degli accenditori di stufe a kerosene"; al secondo comma, lettera a), sono soppresse le parole: "per ogni accendigas domestico anche se incorporato od annesso a fornelli e forni a gas per uso di cucina, nonche'"; all'articolo 3, al quarto comma, alla lettera b), sono soppresse le parole: "degli accendigas domestici e".
Art. 2
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una commissione composta da dieci senatori e dieci deputati, nominata dai Presidenti delle rispettive Assemblee, un decreto avente forza di legge, recante norme intese ad assoggettare ad imposta di fabbricazione gli accendigas per uso domestico, anche se incorporati od annessi a fornelli e forni a gas per uso di cucina, stabilendo aliquote differenziate di imposta in relazione alla potenzialita' degli apparecchi e semplificando le formalita' per il commercio di essi ed i sistemi di controllo a fini fiscali previsti dalla presente legge.
SARAGAT COLOMBO - PRETI - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
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